Misure cautelari reali. La richiesta di riesame può presentarsi anche dove si trovano le parti private o i difensori
17 Ottobre 2017
Le Sezioni unite della Cassazione penale con sentenza n. 47374, depositata il 13 ottobre 2017 hanno affermato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 324 c.p.p., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero a un agente consolare all'estero». La questione «se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 c.p.p., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori» era stata rimessa alle Sezioni unite dalla terza Sezione penale della Cassazione con ord. n. 20255 del 14 marzo 2017 (vedi ACETO, Le modalità di presentazione della richiesta di riesame di misure cautelari reali) |