Codice di Procedura Penale art. 726 quater - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

Giovanni Diotallevi

Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute 1.

1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.

2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.

3. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.

4. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se:

a) la persona detenuta non vi acconsente;

b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

5. Il trasferimento temporaneo è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:

a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorità giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

Inquadramento

La disciplina introdotta sub art. 726-quater  dal d.lgs. n. 149/2017 regola il trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute.

Il Ministro della giustizia è l'Autorità competente ad autorizzare, quando si tratti di soggetto condannato o internato, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità giudiziaria procedente o del magistrato di sorveglianza, con, in particolare, le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza, il trasferimento temporaneo di persone detenute o internate, a fini di indagini, se tale possibilità è prevista  da accordi internazionali in vigore per lo Stato. I parametri suindicati sono vincolanti ai fini della decisione da parte del ministro, visto che è riconosciuto all'Autorità giudiziaria italiana anche il compito di concordare con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente. In caso di accoglimento, al Ministro della giustizia è riconosciuto il potere di indicare il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo necessario all'espletamento dell'atto. Si tratta dell'esercizio di una facoltà politica, connessa al riconoscimento   della sovranità statale in materia di giustizia.

In base ai principi generali in tema di rogatorie e  di rapporti giurisdizionali con Stati  stranieri il trasferimento temporaneo è rifiutato se la persona detenuta non presta il suo consenso o se il trasferimento può allungare i tempi della sua permanenza in carcere ovvero  la sua permanenza in un regime di restrizione della libertà personale.

In ogni caso il trasferimento temporaneo per ragioni di giustizia nello Stato richiedente del soggetto interessato è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento; l'immunità viene meno se il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria, ovvero avendolo lasciato, vi abbia  fatto volontariamente ritorno.

Durante il periodo di permanenza nello Stato richiedente il soggetto interessato rimane in stato di detenzione, a meno che non venga emesso dall'Autorità giudiziaria italiana un provvedimento di revoca dello stesso. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera come sofferta in Italia ad ogni effetto.  

Bibliografia

Diotallevi,Sub art. 726 quater, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, 20201073; Marchetti, Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate e occasioni perdute, in Dir. pen. e proc., 2017, 1545

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