Codice di Procedura Penale art. 726 quinquies - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva1 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all' autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 2. L' autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. 3. L'autorità giudiziaria e l'autorità richiedente concordano le modalità dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza. 4. Per la citazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice. 5. L'autorità giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge. 6. L'audizione è direttamente condotta dall'autorità richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. 7. Al termine delle operazioni è redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identità della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonché l'identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorità giudiziaria procedente, è trasmesso all'autorità richiedente. 8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza. [1] Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoLa disciplina introdotta sub art. 726-quinquies dal d.lgs. n. 149/2017 regola le modalità di audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato, nei casi previsti dagli accordi internazionali in cui l'audizione può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. Ex art. 724 c.p.p. il procuratore della repubblica o il giudice per le indagini preliminari procede all'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento. È necessario il consenso dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini per procedere all'audizione e alla partecipazione a distanza del soggetto interessato. Le modalità dell'audizione o della partecipazione a distanza , nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza sono concordate dall'autorità giudiziaria e dall'autorità richiedente; per questo può parlarsi di rogatoria compartecipata. Per la citazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del codice di procedura penale. Prima dell'inizio dell'audizione o dell'udienza l'autorità giudiziaria competente per l'attività di assistenza giudiziaria provvede ad identificare la persona di cui è stata richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, se necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge. Lo svolgimento dell'audizione è compito dell'autorità che ha richiesto la rogatoria secondo la legge vigente nello Stato di appartenenza, alla presenza dell'autorità nazionale che, assistita ove necessario da un interprete, assicura che l'atto si svolga nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Al termine delle operazioni è redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identità della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonché l'identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorità giudiziaria procedente, è trasmesso all'autorità richiedente. Ai fatti di rilevanza penale commessi nel corso della videoconferenza si applicano le previsioni che sanzionano il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), la simulazione di reato (art. 367 c.p.), la calunnia (art. 368 c.p.), l'autocalunnia (369 c.p.), le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) testimonianza (art. 372 c.p.), la falsa perizia e interpretazione (art. 373 c.p.). In dottrina, Diotallevi, 1075; Marchetti,1545). BibliografiaDiotallevi, Sub art. 726 quinquies, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano , 2020, 1075; Marchetti, Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate e occasioni perdute, in Dir. pen. e proc., 2017, 1545 |