La dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

Redazione Scientifica
18 Ottobre 2017

Gli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento dell'aggiudicazione, demandano al giudice la valutazione relativa alla necessità di dichiarare l'inefficacia del contratto; qualora venga dichiarata l'inefficacia del contratto spetta al giudice fissare...

Gli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento dell'aggiudicazione, demandano al giudice la valutazione relativa alla necessità di dichiarare l'inefficacia del contratto; qualora venga dichiarata l'inefficacia del contratto spetta al giudice fissare la sua decorrenza, tenuto conto degli interessi delle parti e della ragionevole durata del tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione.

Va escluso che la dichiarata illegittimità dell'affidamento conduca ex se alla nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali, e ciò richiamando i principi generali in materia di nullità e annullabilità degli atti amministrativi e alla disciplina di cui agli art. 121 e 122 c.p.a.

Tali norme, attuative della direttiva 2007/66/CE, tengono separate le vicende della validità dell'affidamento da quelle della validità/efficacia del contratto, fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni ex art. 121 comma 1 cit., il contratto possa rimanere in vita, in considerazione di alcuni fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, tra i quali il rispetto di esigenze imperative connesse all'interesse generale.

Alla stregua della normativa richiamata, l'inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'affidamento, ma costituisce oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale (Cons. St., Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1308; Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4585; Sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4752; Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6374).

Le controversie relative alla fase di esecuzione del rapporto (salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cons. St., Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 624; Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3780; Sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6455).

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