Dichiarazione sui requisiti generali in caso di cessione di ramo d’azienda

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2017

ordine all'estensione degli obblighi dichiarativi sui requisiti di moralità dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda, l'Adunanza plenaria...

In ordine all'estensione degli obblighi dichiarativi sui requisiti di moralità dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10), ha chiarito che nella cessione di azienda o di un ramo di essa, dove si verifica una successione a titolo particolare, passano all'avente causa tutti i rapporti attivi e passivi in cui l'azienda o il suo ramo si sostanziano, il che comporta la continuità tra la precedente e la nuova gestione imprenditoriale.

In caso di omessa dichiarazione in tal senso, non deve procedersi necessarimente all'esclusione del concorrente quando:

  • la clausola del bando non richiede in termini espressi e specifici la dichiarazione dei requisiti morali anche in relazione alla cessione del ramo d'azienda, ma solo in relazione alla distinta fattispecie della cessione d'azienda;
  • l'impresa aggiudicataria non ha inteso avvalersi del ramo d'azienda ceduto per l'esecuzione dello stipulando contratto;
  • i requisiti di moralità in capo agli amministratori della cedente, ancorché non dichiarati, sono tuttavia effettivamente esistenti.

Alla luce del dominante principio di tassatività delle cause di esclusione infatti la mancata previsione nel bando di gara preclude l'automatismo dell'esclusione.

Peraltro in dette ipotesi la dichiarazione non potrebbe comunque ritenersi falsa, bensì al più solo incompleta, parziale o limitata: e, come tale soggetta a soccorso istruttorio.

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