Rimesso in termini il depositante se il ritardato recapito della RdAC non è a lui imputabile
18 Ottobre 2017
Massima
Il tardivo deposito, perfezionatosi oltre il termine di decadenza derivante dall'applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e dell'art. 16-bis l. n. 221/2012, non è imputabile alla parte, la quale deve essere rimessa in termini per il compimento del detto atto (anche a fronte di tempestiva istanza). Il caso
Parte convenuta in un procedimento civile ordinario provvedeva al deposito in via telematica della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., alle ore 22:22 del giorno di scadenza (30 novembre 2016). La ricevuta di avvenuta consegna veniva generata soltanto alle ore 1:03 del giorno successivo, 1 dicembre 2016. Veniva, quindi, richiesta dal convenuto, con la successiva memoria “n. 3” la rimessione in termini, per essere tale ritardo non a lui imputabile; l'attore si opponeva. La questione
La questione giuridica affrontata è se la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del deposito telematico, tardiva rispetto al termine perentorio del deposito, sia o meno imputabile al depositante. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale campano, ricostruito il flusso del deposito telematico citando i 28 “passaggi” elencati in un documento ministeriale (https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Formato_messaggi_e_descrizione_flusso_di_deposito.pdf), e visto il disposto dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 (convertito con l. n. 221/2012) e dell'art. 13 d.m. n. 44/2011, giudicava non imputabile al depositante il ritardo con cui, nel caso di specie, i sistemi ministeriali generavano la ricevuta di avvenuta consegna del deposito della memoria istruttoria. In espressa adesione alla Trib. Rovigo sent. 3 febbraio 2017 n. 110 (v. P. Calorio, Il ritardato recapito della RdAC non è imputabile a chi deposita e legittima la remissione in termini, in ilProcessotelematico.it), rilevava l'assenza di una norma che stabilisca tempistiche di sorta nel recapito delle ricevute, e a fronte di un deposito inviato in tempo utile ogni eventuale ritardo dei sistemi non può avere conseguenze pregiudizievoli per la parte, che non ha il governo di quanto accade a seguito dell'invio del deposito dal proprio account di posta elettronica certificata. È quindi del tutto legittima l'aspettativa da parte del depositante di potersi avvalere di tutto il tempo a sua disposizione fino alla “fine del giorno di scadenza” previsto dal comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012; ove si ritenesse che sul depositante incomba un onere di anticipare il deposito rispetto a tale momento, per scongiurare eventuali disguidi tecnici, si avrebbe un illegittimo effetto di compressione dei termini previsti dal codice. Osservazioni
La decisione di ritenere il depositante esente da qualsivoglia responsabilità a fronte del ritardato recapito della RdAC (la ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 16-bis comma 7 d.l. n. 179/2012, la c.d. seconda PEC), con conseguente rimessione in termini, è assolutamente corretta ed ineccepibile.Molto corretto è anche il rilievo per cui l'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, nel prevedere come ultimo momento utile “la fine del giorno di scadenza”, prevale rispetto al disposto dell'art. 13 d.m. n. 44/2011, che individua come termine ultimo le ore 14 (e ciò in quanto questa seconda è disposizione di rango inferiore, e più risalente in ordine di tempo). Nella disciplina del deposito telematico risultante dalla stratificazione normativa, dunque, il rimedio tradizionale della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. è posto a tutela della parte che rimanga vittima di impedimenti tecnici estranei alla propria sfera di controllo (quali, appunto, anomalie e ritardi nei flussi di elaborazione delle ricevute successiva a quella di “accettazione”, generata dal gestore di PEC del mittente). Quella del ritardato recapito della seconda PEC, pertanto, parrebbe essere l'unica ipotesi di decadenza processuale relativa al deposito telematico degli atti in cui l'istituto della rimessione in termini si può considerare realmente pertinente. Si è già avuto modo di argomentare, infatti (si veda P. Calorio, Deposito telematico su registro errato valido anche in caso di rifiuto da parte della Cancelleria in ilProcessotelematico.it; P. Calorio, Il deposito affetto da errore “fatale” è valido anche in caso di rifiuto da parte della Cancelleria in ilProcessotelematico.it), come sia fortemente impropria la riconduzione alla disciplina della rimessione in termini delle fattispecie di “errore materiale” nel deposito telematico, le quali non dovrebbero inficiarne la validità e tempestività in quanto, in sintesi, non esiste norma che consenta di privare di valore la RdAC anche in caso di “errori” rilevati nelle fasi successive del deposito. |