Notifica in Cancelleria valida se il ricorrente ha indicato l'indirizzo PEC solo per le comunicazioni
18 Ottobre 2017
Il caso. Parte ricorrente ha eccepito nella memoria l'inammissibilità del controricorso in quanto notificato in Cancelleria nonostante avesse indicato nel ricorso il proprio indirizzo PEC.
Notifica in Cancelleria valida se l'indirizzo PEC indicato vale solo per le comunicazioni. La Suprema Corte ritiene l'eccezione infondata poiché parte ricorrente ha indicato l'indirizzo PEC con l'espresso fine di ricevervi le comunicazioni di cancelleria. Deve, quindi, considerarsi applicabile il principio di diritto secondo cui nel giudizio per cassazione, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma e abbia indicato l'indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, la notificazione del controricorso è valida se effettuata presso la Cancelleria della Corte. Mentre, infatti, l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non si può dire lo stesso nell'ipotesi in cui l'indirizzo PEC sia stato indicato per le sole comunicazioni di Cancelleria (Cass. n. 25515/2016; Cass. n. 23412/2016). Tale indicazione non giustifica, infatti, se non tramite una specifica integrazione (contraria alla buona fede processuale e gravosa per la parte resistente) la sua identificazione quale luogo di notifica del controricorso in considerazione del fatto che lo stesso art. 366 comma 2 c.p.c., prevedendo che se il ricorrente non elegge domicilio in Roma ovvero non indica l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, le notifiche nei suoi confronti vengono effettuate presso la Cancelleria della Cassazione, esige dal ricorrente stesso un'attività di allegazione espressa per individuare, nei confronti dell'intimato, il suo indirizzo PEC come luogo della notifica del controricorso. |