Annullamento aggiudicazione: spetta al Giudice dichiarare l’inefficacia del contratto e la decorrenza della stessa
18 Ottobre 2017
Dall'annullamento dell'aggiudicazione all'inefficacia del contratto. Il Consiglio di Stato, ha confermato la sentenza con la quale il TAR, nel ritenere legittimo l'atto di autotutela con la quale l'amministrazione appaltante aveva disposto l'annullamento dell'affidamento a trattativa privata del servizi di tesoreria, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., inefficace la relativa convenzione a far data dal deposito della medesima, ossia limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire. Gli artt. 121 e 122 c.p.a. infatti, in caso di annullamento dell'aggiudicazione, demandano al giudice la valutazione relativa alla necessità di dichiarare l'inefficacia del contratto, al quale spetta anche di fissare la sua decorrenza, tenuto conto degli interessi delle parti e della ragionevole durata del tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione.
La nullità del contratto non è automatica. La sentenza impugnata, pertanto, ragionevolmente ha limitato l'inefficacia del contratto alle prestazioni da eseguire nel rispetto anche del legittimo affidamento riposto dalla appellata. È infatti escluso che la dichiarata illegittimità dell'affidamento conduca ex se alla nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali, atteso che agli artt. 121 e 122 c.p.a. (attuativi della direttiva 2007/66/CE) tengono separate le vicende della validità dell'affidamento da quelle della validità/efficacia del contratto, fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni ex art. 121 comma 1 cit., il contratto possa rimanere in vita, in considerazione di alcuni fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, tra i quali il rispetto di esigenze imperative connesse all'interesse generale.
Le sorti della prestazione già eseguita. D'altra parte non essendo in dubbio che l'appaltatore aveva effettivamente svolto il servizio per il periodo in discussione, il diritto al relativo pagamento, ai sensi dell'art. 2014 c.c., non poteva essere posto in discussione (così come avrebbe voluto l'amministrazione appaltante). |