Domanda di annullamento dell’aggiudicazione e mancata proposizione della coeva richiesta di subentro nel contratto
19 Ottobre 2017
Nel caso in cui la parte che ha impugnato gli esiti della procedura di gara non abbia proposto domanda di subentro nel contratto e di risarcimento del danno in forma equivalente (o vi abbia rinunciato) il giudice deve esimersi, in ragione del carattere soggettivo del processo amministrativo, dal dichiarare d'ufficio e senza espressa domanda dell'interessato l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 122 c.p.a. È da rammentare, infatti, che Cass., S.U., 22 marzo 2017, n. 7295 ha precisato che quando si deve procedere alla rinnovazione della gara, il giudice amministrativo può dichiarare l'inefficacia del contratto: ma deve in ciò tener conto, per la pronuncia caducatoria, degli «interessi delle parti», «dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati», «dello stato di esecuzione del contratto». La valutazione, spettante al giudice, degli “interessi delle parti” resta invero comunque contenuta dal principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. anche nel caso dell'art. 122 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5: «il processo amministrativo è certamente un processo di parte governato, in linea generale […] dal principio della domanda nella duplice accezione di principio dispositivo sostanziale - inteso quale espressione del potere esclusivo della parte di disporre del suo interesse materiale sotto ogni aspetto compresa la scelta di richiedere o meno la tutela giurisdizionale - e di principio dispositivo istruttorio»). Resta comunque salva la valutazione dell'amministrazione appaltante sull'attivazione del potere di autotutela, con inerente caducazione del contratto stipulato, in coerenza con il disposto annullamento dell'aggiudicazione. |