La nuova disciplina dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Alessandro Leopizzi
19 Ottobre 2017

Il d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 immuta radicalmente il libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere. La novella ridisegna secondo principi di semplicità ed efficacia i principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari, modificando la disciplina in materia di estradizioni, di assistenza giudiziaria internazionale, di effetti delle sentenze ...
Abstract

Il d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 immuta radicalmente il libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

La novella ridisegna secondo principi di semplicità ed efficacia i principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari, modificando la disciplina in materia di estradizioni, di assistenza giudiziaria internazionale, di effetti delle sentenze penali straniere e di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e introducendo il nuovo istituto del trasferimento di processi tra Paesi dell'Unione europea.

La legge delega e i principi generali della riforma

La l. 21 luglio 2016, n. 149 ha operato un consistente intervento innovatore della normativa in tema di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, secondo tre direttrici operative:

  • ratifica e ordine di esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, con delega al governo per l'emanazione delle necessarie norme di adattamento interno (artt. 1-3);
  • novella degli artt. 698, 708 e 714 c.p.p., per adeguare immediatamente la disciplina dell'estradizione passiva agli standard minimi di tutela di diritti fondamentali, secondo percorsi già indicati (e in parte già battuti) dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (art. 5);
  • delega al governo per la riforma del libro undicesimo del codice di rito, dedicato ai Rapporti giurisdizionali con autorità straniere (art. 4).

Il recente d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, in attuazione della suddetta delega, aveva recepito nell'ordinamento interno i contenuti della Convenzione di Bruxelles, semplificando i rapporti tra autorità giudiziarie (artt. 1-9) e prevedendo specifiche forme di assistenza giudiziaria, come il trasferimento temporaneo di detenuti, l'audizione di indagati, testimoni e periti in videoconferenza, le squadre investigative comuni, l'attività intercettiva (artt. 10-23). Il consistente ritardo nell'adeguamento del diritto interno alle norme eurounitarie ha reso in buona parte rapidissimamente obsoleto questo intervento normativo, dal momento che il successivo d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, attuativo della l. 9 luglio 2015, n. 114, di delegazione europea per il 2014, ha a sua volta recepito la più recente direttiva 2014/41/Ue, diretta a ricondurre la disciplina dell'acquisizione transfrontaliera delle prove a un assetto coerente e connotato dalla necessaria flessibilità operativa, mediante un unico strumento, l'ordine europeo d'indagine (Oei), applicabile a qualsiasi atto investigativo (sequestro probatorio, trasferimento temporaneo di persone detenute, controlli dei conti bancari e delle operazioni finanziarie, operazioni di infiltrazione, intercettazione di telecomunicazioni, misure di protezione delle prove, etc.), tranne che all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra.

Ad oggi, l'ordine europeo sostituisce dunque la maggior parte delle forme tradizionali di assistenza giudiziaria transfrontaliera tra Stati membri.

La radicale riforma del libro XIdel codice di procedura penale, attuata con il d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017, in vigore dal successivo 31 ottobre), si inserisce in questo articolato quadro ordinamentale, dando attuazione ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla delega, improntati a una generale ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria passiva.

In questa sede, data la complessità dell'intervento normativo, è possibile procedere soltanto ad una sintetica disamina delle linee generali della riforma, rinviando per l'approfondimento dei singoli istituti alla diretta lettura dell'articolato (o a successivi approfondimenti settoriali).

Ambito di applicazione: la sussidiarietà della disciplina codicistica

L'ambito applicativo delle novellate disposizioni codicistiche assume, nel più generale contesto dei rapporti intra- ed extra-Ue, un valore residuale: dovranno essere sempre applicate le norme sovranazionali di derivazione europea e internazionale (pattizie e consuetudinarie).

Il carattere sussidiario della nuova disciplina si inserisce dunque in quegli spazi residui derivanti dall'assenza di una diversa regolamentazione da parte delle suddette fonti, per quel che riguarda nello specifico, ex art. 1 d.lgs. 149/2017 (che comunque prevede da ultimo anche la clausola di chiusura relativa a tutti gli altri rapporti con le autorità straniere in materia di assistenza penale):

  • le estradizioni;
  • le domande di assistenza giudiziaria internazionale;
  • gli effetti delle sentenze penali straniere;
  • l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane.

Tutti questi rapporti, secondo il nuovo art. 696 c.p.p. (come modificato dall'art. 2 d.lgs. 149/2017), sono disciplinati in primo luogo dalle norme dei trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea e in genere dal diritto eurounitario (quando, evidentemente, entrambi gli Stati siano membri Ue) e, in seconda battuta, dalle vigenti convenzioni internazionali ovvero dal diritto internazionale generale.

Solo quando, nei rapporti con Paesi dell'Unione europea o con Paesi diversi, queste norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le disposizioni contenute nel libro undicesimo.

In assenza di idonee garanzie di reciprocità, è comunque confermato il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di cooperazione.

Mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'Unione

Il nuovo titolo I-bis (artt. 696-bis - 696-decies c.p.p.), inserito dall'art. 4 d.lgs. 149/2017, enuncia i principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri dell'Unione europea, mantenendo ferme le altre vigenti disposizioni di legge «in quanto […] compatibili». Resta dunque rimessa all'interprete l'individuazione di precetti che contrastino con la nuova disciplina, implicitamente abrogati con l'entrata in vigore della novella.

In particolare, i punti cardine della riforma possono essere così riassunti:

  • il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (insindacabili nel merito, salvo espresse eccezioni) sono subordinati alla insussistenza di fondate ragioni da cui desumere possibili violazioni dei diritti fondamentali dell'imputato, come riconosciuti dell'ordinamento nazionale, dalla Carta di Nizza e dall'art. 6 del trattato sull'Unione (artt. 696-ter e 696-quiquies c.p.p.);
  • la trasmissione diretta delle decisioni tra le autorità giudiziarie, con semplice comunicazione al ministro della giustizia, titolare soltanto di poteri di controllo (artt. 696-quater e 696-sexies c.p.p.);
  • la tempestività e l'efficacia del riconoscimento delle decisioni;
  • il rispetto dei diritti dei terzi e la loro ricorribilità con i mezzi previsti dalla legge (artt. 696-octies, 696-novies e 696-decies c.p.p.).
Estradizione attiva e passiva

Anche l'istituto della estradizione verso l'estero (cosiddetta passiva) e dall'estero (cosiddetta attiva), pure confermato nei suoi elementi strutturali (fase giurisdizionale, presso la corte d'appello, e fase amministrativa, gestita dal ministro della giustizia, che apre e chiude il procedimento), è stata sottoposto dall'art. 4 d.lgs. 149/2017 ad un corposo ripensamento, nella medesima duplice ottica di semplificazione e snellezza procedimentale e di rafforzamento delle garanzie difensive dell'estradando.

D'altronde, in ambito Ue, il principale e più efficace strumento di consegna dell'indagato/imputato/condannato resta il mandato d'arresto europeo, basato sul principio del mutuo riconoscimento (l. 22 aprile 2005, n. 69).

Per quel che riguarda l'estradizione verso l'estero (artt. 697-719 c.p.p., come incisi dall'art. 4 d.lgs. 2017), può sinteticamente osservarsi:

  • si differenziano le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e di quella giudiziaria, in modo da evitare valutazioni sovrapposte sulla base dei medesimi parametri, restringendo i poteri del guardasigilli alla tutela della sovranità, della sicurezza nazionale e di altri interessi essenziali dello Stato (art. 697 c.p.p.);
  • l'esecuzione resta preclusa se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista nello Stato richiedente la pena di morte (art. 700 c.p.p.);
  • diviene imprescindibile l'interrogatorio della persona interessata, con l'assistenza di un difensore, sia che il soggetto compaia a piede libero (art. 703 c.p.p., con incombente a carico del procuratore generale), sia se sottoposto a misura coercitiva (art. 717 c.p.p., procedendo in tale caso il presidente della corte d'appello). In questa sede sono raccolti l'eventuale consenso dell'interessato all'estradizione o la sua rinuncia irrevocabile alla garanzia del principio di specialità, previa informazione sulle relative conseguenze giuridiche;
  • si introduce la possibilità, ove ciò sia consentito da convenzioni internazionali, di chiedere direttamente all'autorità estera documentazione e informazioni suppletive.
  • sono abbreviati i termini procedurali: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il ministro della giustizia deve trasmettere il fascicolo al procuratore generale, che ha un pari lasso di tempo per la presentazione della propria requisitoria alla corte, la quale a sua volta decide entro sei mesi (il medesimo termine è fissato anche per la sentenza di legittimità sull'eventuale ricorso);
  • la sussistenza di ragioni di salute o di età che possano comportare il rischio di gravissime conseguenze all'estradando costituisce motivo di rifiuto della misura da parte della corte d'appello (art. 705 c.p.p.);
  • la Corte di appello di Roma è ora competente per le autorizzazioni al transito sul territorio nazionale di persone soggette ad estradizione, in difetto di consenso dell'interessato (art. 712 c.p.p.).

La riforma dell'estradizione dall'estero (art. 5 d.lgs. 149/2017, che modifica gli artt. 720 e 721 c.p.p. e introduce i nuovi artt. 721-bis e 722-bis) trova i principali elementi di novità, oltre che nella limitazione dei poteri del ministro della giustizia in termini analoghi a quanto già previsto per la procedura passiva,

  • nelle possibili deroghe al principio di specialità – a mente del quale la persona estradata non può essere sottoposta a misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna ovvero diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa (art. 721 c.p.p.) – che non opera quando:
  • lo Stato estero ha consentito all'estensione;
  • l'estradato ha espresso ritualmente il proprio consenso;
  • l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
  • nella sospensione del processo in caso di applicazione del principio di specialità (senza pregiudizio per le attività urgenti e per gli atti di acquisizione probatoria che possano portare al proscioglimento dell'estradato per fatti precedenti la consegna);
  • la possibilità di adottare, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'estradato, quando sia stata richiesta all'autorità giudiziaria estera l'estensione dell'estradizione (art. 721-bis c.p.p.);
  • la sospensione dell'esecuzione fino alla concessione dell'estradizione suppletiva ovvero la sua revoca in caso di rifiuto dello Stato estero;
  • la possibilità di computare la detenzione sofferta all'estero in conseguenza della domanda di estradizione per tutti i fini della custodia cautelare, e non solo per la durata complessiva della misura (art. 722 c.p.p.), e della riparazione per ingiusta detenzione (art. 722-bis c.p.p., che recepisce l'orientamento della corte costituzionale).
Rogatorie attive e passive

Le rogatorie, ovvero le richieste di assistenza giudiziaria inoltrate al giudice italiano dalle autorità giudiziarie estere (cosiddette rogatorie passive) e viceversa (cosiddette rogatorie passive), rappresentano strumenti alternativi – e sussidiari nei termini imposti dal già illustrato carattere residuale delle procedure codicistiche – a quelli già disciplinati dalla normativa Ue (in particolare e tra l'altro, le squadre investigative comuni e, da ultimo, l'ordine di investigazione europeo) e internazionale (in particolare, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959).

La disciplina delle rogatorie passive (artt. 723 -726-sexies c.p.p.) risulta innovata, in particolare, in questi termini:

  • sono limitate le prerogative del ministro della giustizia, secondo quanto stabilito dai singoli strumenti normativi in vigore all'interno dell'Unione (nei rapporti con Paesi extra Ue, sono fatti salvi gli interessi essenziali dello Stato, nonché poteri di inibizione qualora non sia garantita la reciprocità o il divieto di diritti fondamentali);
  • viene superato l'attuale modello basato sulla competenza della corte d'appello: il procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale diviene l'organo esecutivo delle rogatorie, anche provenienti da autorità amministrative, che richiedano acquisizioni probatorie quando non sia necessario l'intervento del giudice (art. 724 c.p.p.);
  • secondo il modello di cooperazione previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 e dalla direttiva 2014/41/Ue, resta privilegiata, di regola, la trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana della richiesta di rogatoria (nel caso di procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., sussiste un obbligo di comunicazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo);
  • le questioni sulla competenza saranno risolte sulla base di criteri predeterminati, riservando l'intervento della corte di cassazione ai soli eventuali casi di contrasto (art. 724 c.p.p.);
  • quanto alle modalità esecutive, il nuovo art. 725 c.p.p. rinvia alla legge processuale interna, salva l'osservanza delle forme richieste dall'autorità straniera (i cui rappresentanti possono essere autorizzati a presenziare all'espletamento dell'atto);
  • i nuovi artt. 726-quater, 726-quinquies e 726-sexies c.p.p. disciplinano forme di assistenza per l'assunzione di atti peculiari di indagine o di prova (il trasferimento temporaneo di detenuti a fine di indagine, escludendo ogni finalità di privazione della libertà personale per scopi cautelari; l'audizione del testimone, anche esperto mediante videoconferenze e teleconferenze);

La nuova disciplina delle rogatorie attive (artt. 727-734 c.p.p.) prevede, quali elementi di novità di maggior rilievo:

  • rimodulazione dell'art. 727 c.p.p. in tema di procedimento, con differente potere di inibitoria attribuito al ministro della giustizia, a seconda che le richieste siano rivolte a Stati Ue o non Ue;
  • riformulazione dell'ipotesi di deroga convenzionale al principio della lex loci: l'autorità richiedente deve indicare le forme e gli elementi essenziali perché l'atto richiesto sia utilizzabile secondo l'ordinamento interno (art. 727, comma 9, c.p.p.);
  • gli atti compiuti dall'autorità estera in violazione delle forme e modalità prescritte divengono inutilizzabili soltanto ove espressamente previsto dalla legge (art. 729 c.p.p.);
  • il nuovo art. 729-bis c.p.p. consente ora in maniera esplicita, conformemente agli attuali orientamenti giurisprudenziali, di acquisire al fascicolo del pubblico ministero la documentazione trasmessa spontaneamente dall'autorità straniera;
  • i nuovi art. 729-ter e 729-quater c.p.p. disciplinano sul versante attivo il trasferimento temporaneo in Italia, a fini di indagine o di assunzione di una prova, di persone detenute all'estero e l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana di indagati, imputati, testimoni o periti che si trovino all'estero e non possano essere trasferiti in Italia, mediante videoconferenza (il riferimento, al comma 5 dell'art. 729-ter, allo Stato “estero”, in luogo di quello italiano, potrebbe fondatamente reputarsi un mero refuso, avuto riguardo alla ratio legis di consentire allo Stato italiano di sottoporre a restrizione della libertà personale un soggetto temporaneamente trasferito dall'estero nel nostro Paese che non si sia allontanato dall'Italia nei termini previsti);
  • sono state regolati nel dettaglio gli avvisi e le facoltà delle persone che devono essere sentite, in sintonia con i principi generali dell'ordinamento processualpenalistico nazionale, e le modalità di esecuzione e formalizzazione di queste attività (ivi comprese le eventuali misure di protezione del dichiarante, da concordare tra le autorità giudiziarie);
  • non è stata disciplinata la conferenza telefonica di testimoni e periti, in quanto modalità di assunzione della prova non contemplata dall'ordinamento interno;
  • il pubblico ministero può dare impulso alla costituzione, ove consentito dal diritto dell'Unione europea e da norme internazionali, di squadre investigative comuni, sia nell'ambito dei rapporti con autorità giudiziarie di Stati dell'Unione, sia in quelli con Paesi non appartenenti all'Unione ma in tal caso deve essere data comunicazione al ministro della giustizia (art. 729-quinquies).
Effetti delle sentenze straniere in italia ed esecuzione delle sentenze italiane all'estero

Gli artt. 8 e 9 d.lgs. 149/2017 recano modifiche alle disposizioni codicistiche in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere (artt. 730-737-bis c.p.p.) e di esecuzione di sentenza all'estero (artt. 742 e 743 c.p.p.)

Le novità introdotte sono essenzialmente volte a semplificare e accelerare, in primo luogo, il procedimento che porta al riconoscimento della decisione da parte della corte d'appello,

  • fissando un termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta entro il quale la corte deve deliberare;
  • prevedendo i casi in cui la corte d'appello decide sulla base della richiesta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti;
  • estendendo il potere di impugnare in cassazione per violazione di legge la sentenza della corte d'appello anche al difensore;
  • introducendo il nuovo termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso entro cui la Suprema Corte deve deliberare (art. 734 c.p.p);
  • inserendo nell'ordito del codice un nuovo art. 734-bis, che affida al ministro della giustizia la verifica del rispetto delle condizioni eventualmente imposte per l'esecuzione della sentenza dallo stato estero;
  • prevedendo la possibilità di convertire specifici benefici concessi con la sentenza penale straniera in misure analoghe previste dall'ordinamento italiano (art. 735 c.p.p.);
  • riducendo, per l'adozione di misure coercitive, da sei mesi a novanta giorni il termine entro cui la corte d'appello deve pronunciarsi sul riconoscimento della sentenza, pena la revoca della misura (in caso di ricorso per cassazione il termine per la pronuncia definitiva passa da dieci a cinque mesi);
  • attribuendo al procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo del distretto – anziché al procuratore generale – la competenza a dare corso alla domanda dell'autorità straniera di indagini su beni, che possano essere oggetto di sequestro e confisca (art. 737-bis c.p.p.);
  • fissando il nuovo obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare al ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera;
  • riducendo da due anni a un anno il termine dalla data del sequestro per la richiesta da parte dello Stato estero dell'esecuzione della confisca (decorso il quale, il bene sequestrato è restituito all'avente diritto).

Le modifiche alla disciplina dell'esecuzione di una sentenza italiana all'estero riguardano essenzialmente:

  • l'attribuzione anche al pubblico ministero procedente della possibilità di chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza (art. 742 c.p.p.);
  • l'esplicita condizione che l'esecuzione all'estero non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
  • i poteri del ministro della giustizia, cui vengono delegati poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che l'autorità giudiziaria italiana abbia eventualmente posto per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento (art. 742-bis c.p.p.);
  • le modalità semplificate per la decisione della corte d'appello sull'esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale (art. 743 c.p.p.);
  • la possibile impugnazione per cassazione della sentenza, solo per violazione di legge, anche da parte del difensore del condannato.
Il trasferimento dei procedimenti tra stati Ue

La possibilità del reciproco trasferimento dei procedimenti penali tra Paesi membri dell'Unione mira a risolvere eventuali conflitti di giurisdizione.

La materia era sinora priva di disciplina. Il nuovo Titolo IV-bis, inserito dall'art. 10 d.lgs. 149/2017, regola ex novo la materia con esiti fortemente innovativi, funzionali a soluzioni “concordate” delle litispendenze internazionali. L'intervento novellatore era assolutamente necessario, dal momento che l'Italia non ha mai ratificato la Convenzione di Strasburgo del 15 maggio 1972 (seppure siano comunque in vigore altri accordi multilaterali e bilaterali) e che il principio del divieto di doppio giudizio assume un rilievo fondamentale nell'ordinamento europeo.

Le disposizioni generali prevedono, anzitutto, quale limite temporale per il trasferimento del procedimento all'estero e per la sua riassunzione in Italia, l'esercizio dell'azione penale, fissando criteri predeterminati (relativi al più stretto rapporto con le forme di manifestazione del fatto di reato e con l'assunzione delle fonti di prova) per l'individuazione della competenza (art. 746-bis c.p.p.).

La procedura attiva (l'assunzione in Italia, cioè, di procedimenti penali aperti all'estero) è possibile, ove previsto da convenzioni internazionali, mediante rapporto diretto tra autorità giudiziarie, con obbligo per il pubblico ministero di dare tempestiva comunicazione al ministro della giustizia. Quest'ultimo, quando la richiesta di assunzione debba essere invece da lui ricevuta, riveste comunque il ruolo di mero collettore, dovendo poi semplicemente procedere alla trasmissione all'ufficio di procura presso il giudice competente, informando poi lo Stato estero delle decisioni assunte dal giudice italiano. Possono essere ripristinate le misure cautelari eventualmente emesse all'estero e l'efficacia probatoria degli atti ivi assunti. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta dall'ordinamento dello Stato (art. 746-ter c.p.p.).

La procedura passiva (il trasferimento all'estero di un procedimento penale già pendente in Italia) muove dall'ipotesi che gli inquirenti italiani abbiano notizia della pendenza di un procedimento all'estero per gli stessi fatti per cui si è già proceduto all'iscrizione ex art. 335 c.p.p. All'esito di consultazioni con l'autorità straniera, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni, comunicando l'eventuale decisione di trasferire il procedimento al ministro della giustizia. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l'esecuzione, nel caso ne risultino compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato ovvero quando non sussistano sufficienti assicurazioni sul rispetto da parte dello Stato estero dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano ovvero ancora vi sia motivo di ritenere che l'indagato possa essere sottoposto a atti persecutori o discriminatori, a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ovvero comunque a violazioni di un diritto fondamentale della persona. Qualora siano in vigore accordi internazionali che sanciscano la necessità di un formale intervento delle autorità centrali, la procedura è invece di diretta pertinenza del guardasigilli. In entrambi i casi, il procedimento resta sospeso sino alla decisione o al mancato diniego dell'autorità politica, ma possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili. All'esito del trasferimento, il giudice per le indagini preliminari – evidentemente su richiesta del pubblico ministero, vista la sua generale impossibilità di provvedere motu proprio – emette decreto di archiviazione, restando escluso il contraddittorio con la persona offesa ai sensi degli artt. 408-410 c.p.p.

Se lo Stato estero non esercita l'azione penale nel termine convenuto nell'atto di trasferimento, è possibile la riapertura delle indagini (art. 746-quater c.p.p.).

In conclusione

La riforma pressoché integrale del Libro XI del codice di procedura penale è destinata ad un ambito applicativo assai limitato nella pratica, operando in via residuale, solo dove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da norme eurounitarie o internazionali.

Le modifiche più rilevanti, oltre alla nuova disciplina del trasferimento dei processi, paiono essere quelle apportate alla materia dell'assistenza giudiziaria, quella parte della cooperazione penale internazionale specificamente volta a disciplinare la raccolta della prova, al fine di superare i limiti dell'attuale sistema normativo e di fronteggiare le nuove forme di criminalità, specialmente organizzata, che hanno esteso il proprio raggio di azione oltre i confini dei singoli Stati. Pertanto, in chiave di semplificazione, parallelamente alla regolamentazione dei rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea, sono state introdotte regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte dell'Ue.

Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, quindi, soltanto in assenza di strumenti di attuazione dei trattati, troveranno applicazione le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, solo in via residuale, le norme del codice di rito.

Invece, nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, anche in questo caso solo in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del nuovo libro undicesimo (con l'ulteriore precisazione che le richieste di cooperazione giudiziaria potranno essere nondimeno rifiutate in difetto di adeguate “garanzie di reciprocità”).

Nell'ottica di adeguamento ai principi ispiratori della nascente procedura penale europea, il codice di rito integra e completa dunque lo strumentario offerto dalla citata Convenzione di Bruxelles e dalla corona di strumenti convenzionali più frammentari, delineando un sistema di collaborazione giudiziaria in materia penale fondata sull'idea di un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La modalità esecutiva privilegiata, seppure non esclusiva, diviene pertanto lo scambio diretto di richieste tra le autorità giudiziarie.

La novella si pone dunque esplicitamente sulla scia di quella articolata e copiosa produzione normativa recente diretta a colmare, sia pure con qualche consistente ritardo, le lacune di coordinamento tra il vigente sistema procedimentale penale e il diritto internazionale e sovranazionale (in primis, come ovvio, il diritto eurounitario). È opportuno richiamare, a tale proposito, i recenti decreti legislativi in tema di

  • squadre investigative comuni (d.lgs. 34/2016, di attuazione della decisione quadro 2002/465/Gai);
  • esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (d.lgs. 35/2016, di attuazione della decisione quadro 2003/577/Gai);
  • applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (d.lgs. 37/2016, di attuazione della decisione quadro 2005/214/Gai);
  • rafforzamento dei diritti processuali delle persone e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (d.lgs. 31/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/299/Gai);
  • applicazione tra gli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (d.lgs. 36/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/829/Gai);
  • applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (d.lgs. 38/2016, di attuazione della decisione quadro 2008/947/Gai);
  • prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (d.lgs. 29/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/948/Gai);
  • considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (d.lgs. 73/2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/Gai);
  • scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (d.lgs. 74/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/Gai);
  • istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (Ecris), (d.lgs. 75/2016, di attuazione della decisione quadro 2009/316/Gai).
Guida all'approfondimento

BONFANTI, Niente estradizione per la madre detenuta se il Paese richiedente non può garantire la tutela del minore;

BONIFACIO, Divieto di esecuzione del mandato di arresto europeo in caso di pericolo di trattamenti inumani per l'arrestato;

CAMPOLI, Estradizione dall'estero: preclusioni e limiti dell'incidente di esecuzione in materia di Mae e di violazione della clausola di specialità su ilPenalista, 15 giugno 2017

CARACCIOLI (a cura di), La legge penale, la fattispecie oggettiva e soggettiva, Giuffrè, Milano, 2017

CHELO, Mandato di arresto europeo. La procedura attiva di consegna su ilPenalista, 14 Luglio 2017

KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Giuffrè, Milano, 2014

MARCHETTI (a cura di), I nuovi orizzonti della giustizia penale europea, Giuffrè, Milano, 2015

NOCERA, Le norme attuative della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Bruxelles, 29 maggio 2000);

NOCERA, Norme di attuazione della direttiva 2014/41/Ue sull'ordine europeo di indagine penale: il procedimento in generale.