Nessun intervento del Tribunale per i minorenni sulla capacità se è raggiunta la maggiore età
19 Ottobre 2017
Massima
Il Tribunale dei minori non può assumere provvedimenti limitativi della capacità d'agire se, in pendenza del procedimento, il minore raggiunge la maggiore età. Il caso
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte chiedeva dichiararsi l'interdizione di Tizio affetto da “ritardo mentale profondo F73” con ricorso depositato 16 giorni prima del compimento da parte di Tizio della maggiore età. Il Tribunale per i Minorenni di Torino, senza prendere posizione sulla circostanza sopra indicata, motivava la decisione rilevando che «l'interdicendo è con evidenza privo di autonomie e facoltà intellettive che ne impediscono la capacità di agire e provvedere ai propri bisogno. La misura dell'amministrazione di sostengo appare insufficiente per assicurare all'interdicendo la necessaria protezione di cui ha bisogno. L'interdicendo si trova in una condizione di abituale infermità mentale, e ha bisogno di un tutore». Il medesimo Tribunale nominava la madre del neo-maggiorenne all'ufficio di tutore provvisorio, e mandava alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, ivi compresa la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare di Vercelli, verosimilmente per l'apertura della tutela. All'udienza fissata venivano sentiti l'interdicendo, i genitori, il fratello ed il P.M. che chiedeva venisse aperta l'amministrazione di sostegno in favore dell'interessato, essendo la sentenza di interdizione stata resa allorquando egli era già maggiorenne. Sulla richiesta del P.M. di aprirsi la misura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessato, essendo la sentenza di interdizione stata resa allorquando egli era già divenuto maggiorenne, ed essendo la prima misura di protezione più confacente al caso di specie, la causa veniva posta in decisione. La questione
La questione in esame è la seguente: può il Tribunale per i minorenni dichiarare l'interdizione quando il soggetto nei confronti del quale è stata chiesta ha, pendente il giudizio, raggiunto la maggiore età? La sentenza in commento, come si legge nella motivazione sopra riportata, approfondisce anche un'altra questione: ai fini della scelta della misura di protezione da applicare il Giudice deve guardare al grado di infermità del soggetto beneficiario della misura o alla flessibilità dello strumento di protezione rispetto alle esigenze del beneficiario stesso? Le soluzioni giuridiche
La dottrina è unanimemente concorde nel ritenere che «nel caso in cui il giudizio iniziato nell'ultimo anno dell'età del minore di un soggetto affetto da disturbi psichici, non sia ancora concluso al momento del raggiungimento della sua maggiore età, è il Giudice istruttore presso il Tribunale ordinario a provvedere, se del caso e nel momento più opportuno, alla nomina del tutore provvisorio», e non già il Giudice minorile. L'art. 416 c.c., infatti, dispone che «il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore». Nella sentenza in commento il giudice di Vercelli precisa che la sentenza del Tribunale dei minori non può formalmente considerarsi, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., una decisione dalla quale derivi l'apertura di una tutela, in quanto pronunciata da Giudice ormai privo del relativo potere. La sentenza è conforme alle poche decisioni intervenute sulla questione. Si richiama per tutte la Corte di appello di Bologna che, con decisione del 2008, aveva dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna emessa quando la beneficiaria aveva compiuto la maggiore età ritenendo che «la ratio del disposto dell'art. 416 c.c. è quella di impedire che, una volta raggiunta la maggiore età, il minore possa compiere atti pregiudizievoli; tale ratio è frustrata allorquando, sovrapponendosi alla competenza del Tribunale ordinario, l'intervento del Tribunale per i Minorenni intervenga dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell'interdicendo; una volta raggiunta la maggiore età da parte del soggetto interessato, non ha più ragion d'essere l'intervento del Tribunale per i Minorenni, essendosi già esaurita la sua funzione di tutela anticipata del minore in vista del raggiungimento della sua maggiore età». Ma vi è di più. Il Tribunale di Vercelli non condivide nemmeno la scelta effettuata dal Tribunale per i minori circa la misura di protezione, nominando la madre quale tutore provvisorio e ribadisce ancora una volta, seguendo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628) e di merito ma anche della dottrina, che la misura dell'amministrazione di sostegno con gli opportuni correttivi è sempre –e tanto più nel caso in parola- maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, e ciò non per sterili ragioni etiche o filosofiche, ma in forza di una meditata analisi degli istituti di diritto positivo del nostro ordinamento. Il Tribunale compara i due istituti della tutela e dell'amministrazione di sostegno per sottolineare i maggiori vantaggi e la portata più ampia dell'ultimo ritenuto preferibile rispetto al primo. Osservazioni
La decisione del Giudice di Vercelli mette prima di tutto in luce che la sentenza del Tribunale dei minori non può considerarsi idonea ad aprire una tutela dal momento che la stessa è stata pronunciata quando ormai il beneficiario aveva compiuto la maggiore età e, quindi, da giudice privo del potere di decidere. Nel caso di specie la competenza, infatti, spetta al Giudice ordinario, funzionalmente competenze per i soggetti maggiori di età. L'art. 416 c.c., attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza funzionale a pronunciare l'interdizione del soggetto incapace a provvedere ai suoi interessi per effetto di abituale infermità mentale solo nell'ultimo anno della sua minore età. Il fine è solo quello di cristallizzare lo stato del minore prima che, raggiungendo la maggiore età, possa compiere atti pregiudizievoli. Una volta raggiunta la maggiore età si esaurisce la funzione di tutela anticipata e, quindi, la competenza del Tribunale per i Minorenni. Nella sentenza in commento, poi, vengono messe molto bene in luce le potenzialità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, che lo rendono uno strumento di protezione “qualificata” e “su misura” idoneo a garantire al beneficiario una protezione qualitativamente identica a quella assicurata dalle misure di protezione più gravi, quali l'interdizione e l'inabilitazione ed al contempo idoneo a salvaguardare la capacità d'agire del soggetto beneficiario. La sentenza recepisce l'orientamento ormai consolidato dei Giudici di merito e si discosta definitivamente dalle prime pronunce che preferivano l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno solo nei casi di infermità meno gravi e, quindi, si tendeva a valutare solamente il grado di infermità del soggetto facendo corrispondere ad una maggiore infermità un maggiore limitazione della capacità di agire. Rileva a sostegno della sua decisione, infatti, il Giudice di Vercelli che: 1) l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la sua nomina e ai medesimi obblighi del tutore (art. 411, comma 1, c.c.); 2) la protezione rispetto agli atti non autorizzati è annullatoria e soggetta al medesimo termine prescrizionale (artt. 412 e 427 c.c.) e che nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministrazione di sostegno, figura anche il Pubblico Ministero diversamente che nella tutela; 3) l'amministrazione di sostegno comporta vantaggi processuali ed economici per il beneficiario quali la dispensa dall'inventario (art. 362 c.c.), la possibilità di accettare l'eredità puramente e semplicemente e, quindi, tacitamente previa autorizzazione, una maggior rapidità per le autorizzazioni (art. 375 e 411, comma 1, c.c.), un risparmio fiscale ed anche una maggior duttilità, modifica, velicità di revoca dell'amministratore di sostegno (artt. 477, comma 4, e 413 c.c.); 4) la misura dell'amministrazione di sostegno limita in misura minore la capacità di agire del beneficiario, facendo in ogni caso salva la possibilità di estendere gli effetti limitativi o decadenziali dell'interdizione in ambito sponsale, di testamenti factio, contrattuale, societari. L'art. 411 c.c., infine, aggiunge il giudice di Vercelli rende altresì possibile l'estensione, a favore del beneficiario, oltre che delle limitazioni e decadenze, anche degli effetti che ben possono essere benefici dell'interdizione o dell'inabilitazione tra i quali alcuni istituti in materia successoria (art. 489 c.c.), di tutela dei diritti (art. 2942 , comma 1, n. 1, c.c.), processo civile (art. 75 e 182 c.p.c.), processuale penale (art. 166 c.p.p., art. 120, comma 3, c.p.). |