Riammissione alla gara e interesse diretto e attuale all'impugnativa

Angelica Cardi
19 Ottobre 2017

Nel caso in cui il provvedimento di riammissione dei concorrenti sia stato disposto quando le relative offerte economiche erano già state aperte e dal loro contenuto era possibile predire l'esito della procedura e l'aggiudicazione a un concorrente terzo, la sua impugnazione immediata costituisce un onere poichè la successiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, sia pure congiuntamente a quello di riammissione, stante il carattere vincolato del secondo sarebbe stata dichiarata inammissibile.

Il caso. L'impresa aggiudicatrice impugnava il provvedimento della Stazione appaltante con cui la stessa, dopo aver ritenuto ammissibile solo l'offerta dell'impresa ricorrente, si determinava a non procedere all'aggiudicazione per mancanza di tre offerte valide e ad indire una seconda procedura di gara.

Il Tar Lazio accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la determinazione dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione e di indire una seconda indagine di mercato. L'amministrazione, in ottemperanza della sentenza, ripeteva il procedimento di aggiudicazione, annullando il secondo esperimento di gara e riammettendo le offerte delle ditte precedentemente escluse.

La ricorrente adiva nuovamente il Tar sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe dovuto solo prendere atto della sentenza suddetta e concludere la procedura con l'affidamento del servizio all'unico concorrente ammesso o, comunque, precisare con adeguata motivazione le ragioni per cui non ritenesse di percorrere tale iter procedimentale.

La controinteressata eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché la procedura di gara non era ancora pervenuta all'aggiudicazione e, pertanto, l'interesse a ricorrere sarebbe potuto nascere solo al momento dell'aggiudicazione del contratto ad altro concorrente. Non sarebbe stato poi legittimo impugnare l'ammissione dei concorrenti alla gara poiché, nel caso di specie, era mancato un atto formale di ammissione e pertanto non era applicabile il rito di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. La sentenza del Tar Lazio, a dire della controinteressata, non avrebbe infatti imposto di aggiudicare la gara alla ricorrente ma si era solo limitata a statuire l'illegittimità della decisione della stazione appaltante di indire una seconda procedura di gara.

Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla controinteressata. In particolare, il Tar richiama il noto principio in base al quale i provvedimenti di ammissione dei concorrenti devono essere contestati mediante impugnazione del provvedimento che statuisce in merito alla partecipazione alla gara.

Sul piano particolare il Collegio ha precisato che, secondo giurisprudenza costante, il rito speciale in materia di impugnazioni contro esclusioni e ammissioni (in quanto costituente un'eccezione al regime ordinario del rito appalti) deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto ovvero quando sia stato emanato un apposito provvedimento di ammissione o di esclusione (ex art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016). Laddove tale provvedimento manchi, l'impugnativa deve essere rivolta congiuntamente avverso l'ammissione dell'aggiudicatario e il provvedimento di aggiudicazione.

Ciò posto nel caso specifico la fattispecie in esame si qualifica in modo peculiare in quanto oggetto di impugnazione è l'atto con il quale è stata annullata un'esclusione già disposta nei confronti di tutti i concorrenti alla gara, tranne la ricorrente la quale risultava quindi aggiudicatrice.

La riammissione dei concorrenti è quindi idonea a attualizzare l'interesse a ricorrere poiché è avvenuta quando le offerte economiche erano già state aperte e si poteva predire l'esito della procedura, la quale era governata dal criterio del prezzo più basso individuato mediante la proposta di sconto unico percentuale sul listo prezzi indicato nella lettera di invito dalla stazione appaltante.

Da qui l'onere per la ricorrente di impugnare il provvedimento di riammissione poiché la successiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, sia pure congiuntamente a quello di riammissione, stante il carattere vincolato del secondo sarebbe stata dichiarata inammissibile.

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