Adozione del provvedimento di aggiudicazione dopo la scadenza del termine di vincolatività delle offerte e legittimità della procedura di gara

Angelica Cardi
19 Ottobre 2017

Non può essere dichiarata illegittima una procedura di gara per il solo fatto che l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta successivamente alla scadenza del periodo di 180 giorni di vincolatività delle offerte e di validità delle cauzioni provvisorie di cui agli artt. 11, comma 6, e 75, comms 5, d.lgs. n. 163 del 2006 atteso che la ratio della disposizione del bando di gara relativa al termine massimo di 180 giorni è di mantenere ferma l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara e non di limitare nel tempo la validità dell'offerta.

La vicenda.Un'impresa concorrente impugnava il provvedimento con cui la Stazione appaltante aveva disposto l'aggiudicazione definitiva a favore di un RTI di imprese della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie.

Il ricorrente lamentava, tra le altre, l'illegittimità dell'aggiudicazione e dell'intera procedura per la violazione del termine di durata delle offerte e del termine previsto per le relative garanzie provvisorie (di cui agli artt. 11 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) nonché la violazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara. Tali illegittimità avrebbero condotto, a dire del ricorrente, all'insanabile invalidità, al momento dell'aggiudicazione stessa, dell'offerta e della cauzione provvisoria prestata dall'RTI aggiudicatario e, pertanto, all'impossibilità per la Stazione appaltante di concludere validamente la gara.

Nessuna decadenza automatica… Il Collegio nella sentenza in commento, in primo luogo, chiarisce che le offerte e le garanzie provvisorie non decadono automaticamente in virtù della sola decorrenza del termine, ancor più ove siano state specificamente rinnovate dalla controinteressata (come nel caso di specie).

…e nessuna illegittimità della gara. In secondo luogo enuncia il principio generale secondo cui non può ritenersi illegittima una procedura di gara per il solo fatto che l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta in un momento in cui erano già scaduti i termini (pari a 180 giorni) di vincolatività delle offerte (ex art. 11, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006) e di validità delle garanzie provvisorie (ex art. 75, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006). La ratio della disposizione del bando che prevede il termine di vincolatività di 180 giorni è quella di mantenere invariata l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara ma non di limitare nel tempo l'efficacia dell'offerta o la sua validità, essendo tale limitazione confliggente con lo stesso interesse della Stazione appaltante.