Fondamento, criteri di valutazione ed onere di motivazione in ordine alla potestà dell’amministrazione di non aggiudicare il contratto

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2017

La regola dell'art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 che in termini generali dà facoltà alle stazioni appaltanti, in caso di ritenuta non convenienza economica o di inidoneità tecnica dell'offerta...

La regola dell'art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 che in termini generali dà facoltà alle stazioni appaltanti, in caso di ritenuta non convenienza economica o di inidoneità tecnica dell'offerta, di arrestare il procedimento di aggiudicazione, corrisponde alla valutazione, discrezionale (per quanto da ben motivare), dell'amministrazione di identificare le proprie esigenze e le vie con cui approntare le adeguate risorse. La facoltà di cui si verte inerisce, in particolare, a quest'immanente valutazione di adeguatezza: sicché non v'è luogo, a fronte dell'esercizio di un tale potere, ad alcuna già maturata aspettativa al contratto.

Le procedure di legge degli appalti pubblici sono finalizzate alla ricerca di mercato del giusto contraente ma, in itinere, non costituiscono di loro un irretrattabile dovere della stazione appaltante di concludere il contratto quale che sia il risultato generato dalla concreta gara.

Si tratta dunque dell'esercizio, insindacabile per elementari ragioni di separazione dei poteri, di un potere discrezionale che trova fondamento nel principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione, declinato in efficacia, efficienza, economicità e qualità (art. 97 Cost. e artt. 1 l. n. 241 del 1990 e 2 d.lgs. n. 163 del 2006): il che impegna le pubbliche amministrazioni all'adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti, che precede e trascende la concretizzazione di un qualsiasi diritto al contratto da parte dell'offerente in gara.

La scelta di non aggiudicazione non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell'interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall'organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara.

Nell'esercitare la facoltà di non aggiudicare il contratto, non sussiste un obbligo per la PA di fornire adeguato supporto motivazionale alla sua determinazione ed un onere di particolare esternazione delle ragioni di pubblico interesse intervenuto per non aggiudicare l'appalto, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa, attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi, in base ai quali si è ritenuto di non procedere all'aggiudicazione.

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