Gara divisa in più lotti di differente valore, il sistema di aggiudicazione non può basarsi sul sorteggio ma sull’offerta economicamente più vantaggiosa

Leonardo Droghini
20 Ottobre 2017

In una gara divisa in più lotti di differente valore, la stazione appaltante, se ammette la presentazione di offerte per ciascuno lotto e, al contempo, ponga il divieto di aggiudicazione plurima, è tuttavia tenuta a individuare un sistema di aggiudicazione dei lotti che favorisca pur sempre l'operatore che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La vicenda. Nel disciplinare di gara la stazione appaltante aveva stabilito di procedere all'aggiudicazione dei tre lotti secondo un ordine progressivo definito da un precedente sorteggio, con l'applicazione della regola del divieto di aggiudicazioni plurime, sicché l'operatore aggiudicatario di un lotto precedente non poteva conseguire il successivo anche se, per ipotesi, la sua offerta fosse risultata la più vantaggiosa anche in altro.

L'impresa appellante si era aggiudicata il lotto n. 2, nonostante avesse manifestato interesse ad ottenere l'aggiudicazione del lotto n. 3, di valore notevolmente superiore, e per il quale era risultata parimenti la migliore offerente.

Il sorteggio non può essere criterio di selezione. Il Consiglio di Stato ha affermato l'incompatibilità con i principi eurounitari di un siffatto sistema di aggiudicazione dei lotti, che ha l'irragionevole effetto di elevare il sorteggio – fondato, per sua natura, sul caso - a criterio di selezione dell'aggiudicatario dei lotti nei quali è stato suddiviso l'appalto.

Invero, quando i lotti sono di valore differente, il congiunto operare del sorteggio, per definire l'ordine di aggiudicazione dei lotti, con la regola della preclusione di conseguire l'aggiudicazione del lotto successivo se già aggiudicatari di quello precedente, può condurre, come avvenuto nella specie, all'irragionevole risultato di imporre l'aggiudicazione ad un operatore la cui offerta sia meno vantaggiosa. Detta applicazione si presenta allora aleatoria, discriminatoria, ingiustificabile e paradossale, favorendo l'uno o l'altro operatore a prescindere dalla validità dell'offerta formulata.

In conclusione. Il Collegio afferma che in una gara divisa in più lotti di differente valore, la stazione appaltante, se ammette la presentazione di offerte per ciascuno lotto e, al contempo, ponga il divieto di aggiudicazione plurima, è tuttavia tenuta a individuare un sistema di aggiudicazione dei lotti che favorisca pur sempre l'operatore che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, se uno stesso operatore ha presentato offerte risultate le migliori per più lotti, non potrà avvalersi del sistema del sorteggio preventivo dell'ordine di aggiudicazione dei lotti.

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