Mancanza di convenienza economica e/o tecnica dell’offerta: legittima la scelta di non procedere all’aggiudicazione
20 Ottobre 2017
La sentenza afferma la legittimità della determinazione assunta dalla stazione appaltante di non aggiudicare il contratto con l'impresa individuata come migliore offerente, unica partecipante, la cui offerta sia stata ritenuta, dopo una fase di interlocuzione negoziale, non economicamente conveniente e/o inidonea dal punto di vista tecnico.
Il caso. Nella specie, la procedura di gara prevedeva, oltre ad una prima fase di selezione della migliore offerta, una fase di negoziazione, solo all'esito della quale – se positivamente conclusa – si giungeva davvero all'aggiudicazione (prima provvisoria e poi definitiva) del contratto. In siffatta scansione procedimentale, la determinazione contestata, non si atteggia in termini di “revoca” di una disposta aggiudicazione; si tratta, in realtà, di una mera interruzione del procedimento giustificata dai negativi esiti circa la possibilità di una rimodulazione migliorativa dell'offerta economica e, alternativamente o cumulativamente, un perfezionamento dell'offerta tecnica.
La possibilità di interrompere il procedimento di aggiudicazione… Osserva il Collegio che detta interruzione procedimentale, prevista in una specifica clausola della lettera di invito, è conforme, ripetendone il testo e lo scopo, all'importante regola dell'art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 (ribadita dall'art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, con la sola ed aggiuntiva imposizione dell'obbligo di espressa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito) che in termini generali e nei limiti della ragionevolezza consente alle stazioni appaltanti, in caso di ritenuta non convenienza economica o di inidoneità tecnica dell'offerta, di arrestare il procedimento di aggiudicazione.
…quale potere discrezionale. La disposizione citata - lungi dal rappresentare una facoltà arbitraria della stazione appaltante - attribuisce un potere di scelta discrezionale, indefettibile per una buona, sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, il cui fondamento risiede nel principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione, declinato in efficacia, efficienza, economicità e qualità (art. 97 Cost. e artt. 1 l. n. 241 del 1990 e 2 d.lgs. n. 163 del 2006). Pertanto, le procedure di legge degli appalti pubblici non costituiscono di loro un irretrattabile dovere della stazione appaltante di concludere il contratto quale che sia il risultato generato dalla gara concreta, ma impegnano le pubbliche amministrazioni all'adozione di atti coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti, che precede e trascende la concretizzazione di un qualsiasi diritto al contratto da parte dell'offerente in gara. |