Omesso deposito della relata di notificazione: quando il ricorso è improcedibile?

Redazione scientifica
20 Ottobre 2017

Se parte ricorrente non deposita copia autentica del messaggio PEC pervenutogli e della relata di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis l. n. 53/1994, il ricorso può essere dichiarato comunque procedibile?

In un procedimento di opposizione all'esecuzione per rilascio, la Cassazione ha preliminarmente valutato la procedibilità del ricorso, presentato dalla società opponente, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c. in ragione del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica.

La Suprema Corte segue il più recente orientamento statuito dalle Sezioni Unite (Cass. 2 maggio 2017, n. 10648) secondo cui deve escludersi l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità nei confronti del ricorso proposto avverso una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato la relata di notifica, nel caso in cui quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del Giudice in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. L'adempimento omesso da una parte ed espletato dall'altra nell'ambito della medesima fase iniziale dell'impugnazione, infatti, non impedisce di attivare la sequenza procedimentale né la ritarda in maniera apprezzabile.

Nel caso in esame, però, il difensore della società ricorrente ha omesso di produrre la necessaria copia conforme del messaggio PEC e della relata di notificazione recapitata dal mittente mentre ha depositato, unitamente al ricorso, una copia cartacea, priva di attestazione di conformità all'originale, della RAC, documento che non corrisponde né equivale alla copia autentica del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis l. n. 53/1994.

La Suprema Corte ritiene che, per soddisfare l'onere di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore avrebbe dovuto, al contrario, estrarre le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente, attestarne con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali e depositarle presso la Cancelleria della Corte.

Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

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