Sisma, al via i rimborsi relativi alle successioni
20 Ottobre 2017
La richiesta di rimborso dell'imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dell'imposta di registro o di bollo, già versate per le successioni di persone fisiche aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dei terremoti verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, deve essere presentata all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
Così prevede il Provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate (Prot. n. 216894). Il rimborso in questione deriva dall'agevolazione prevista dal comma 7-bis dell'art. 16-sexies d.l. n. 91/2017 e consistente nell'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di registro o di bollo degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Tale esenzione è riconosciuta solo a favore delle persone fisiche, al ricorrere di determinati requisiti (previsti dalle lettere a), b) e c) del successivo comma 7-ter) e solo se la successione è stata aperta prima del 13 agosto 2017, data di entrata in vigore del menzionato d.l. n. 91/2017.
Secondo quanto previsto dalla prassi, sono valide anche le richieste di rimborso presentate prima della pubblicazione del nuovo Provvedimento e sulle somme rimborsate non sono riconosciuti gli interessi.
*Fonte www.fiscopiu.it |