Lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. Italia condannata per violazione dei principi del giusto processoFonte: Cod. Proc. Pen. Articolo 512
23 Ottobre 2017
Ai sensi dell'art. 6 Cedu affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole è necessario che tutti gli elementi a suo carico vengano prodotti in pubblica udienza così da garantire il contradditorio e quindi l'esercizio del diritto di difesa: in particolare, all'imputato deve in linea di principio essere garantita la possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogare i dichiaranti, al momento della loro deposizione o in un momento successivo. Ciò premesso, la Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, sentenza del 12 ottobre 2017, Cafagna c. Italia, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6 Cedu per aver condannato l'interessato sulla base delle dichiarazioni unilateralmente raccolte del teste unico o determinante in assenza di contradditorio. In particolare, il ricorrente era stato denunciato per essersi impossessato, con l'aiuto di un complice, di un portafogli e aver sferrato altresì un pugno al proprietario, allo scopo di impedire che questi lo inseguisse. La vittima, in sede di denuncia, procedeva al riconoscimento fotografico dei due aggressori. Successivamente la procura faceva richiesta di incidente probatorio per l'audizione della persona offesa e ricognizione personale davanti al Gip, per il rischio che la testimonianza della vittima non risultasse più affidabile al momento del dibattimento. La vittima risultava però irreperibile. Secondo il giudice di primo grado, l'irreperibilità della persona offesa configurava una circostanza imprevedibile e pertanto le predette dichiarazioni venivano acquisite mediante lettura, in applicazione dell'art. 512 c.p.p.; sulla base di quest'unico elemento, l'imputato veniva condannato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi, confermata in appello e cassazione.
Secondo i giudici europei, per legittimare la condanna dell'imputato sulla sola base della lettura di verbali di dichiarazioni non assunte in contraddittorio, occorre che: • l'impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare il testimone a carico sia giustificata da un motivo serio; • le deposizioni del testimone non sentito in contraddittorio non abbiano costituito la prova unica o determinante della colpevolezza dell'imputato; • vi siano elementi sufficienti, in grado di compensare gli inconvenienti legati all'ammissione di una tale prova, così da permettere una valutazione corretta ed equa circa la sua affidabilità. |