Il padre non era stato informato dell’andamento scolastico del figlio: bocciatura annullata

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2017

In applicazione del principio della bigenitorialità, il padre separato dalla madre deve essere informato circa l'andamento scolastico del figlio di cui sia stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. L'omissione comporta l'annullamento della bocciatura del ragazzo.

Bocciatura. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 312/2017, depositata il 12 ottobre, si è espresso sulla bocciatura di un alunno di una scuola media di Gorizia, impugnata dal padre davanti ai giudici amministrativi. Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti che avevano portato alla non ammissione alla classe successiva del ragazzo sulla base del complessivo andamento scolastico che aveva visto un peggioramento durante l'anno a causa della delicata situazione familiare dovuta alla separazione dei genitori.
Sostiene il padre che la scuola abbia violato diverse disposizioni tra cui la circolare del Ministero dell'istruzione n. 536/2015 in tema di genitori separati e diritto del genitore non convivente a vigilare sull'istruzione del figlio e ad accedere alla relativa documentazione, in piena attuazione del principio della bigenitorialità.

Mancanza di informazioni al padre. La scuola era effettivamente consapevole delle difficoltà incontrate dall'alunno per la difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione familiare particolarmente conflittuale. Ciononostante e ben sapendo che era stato disposto l'affidamento condiviso dell'alunno ad entrambi i genitori, solo la madre era stata resa partecipe dei risultati scolastici dello stesso.
Risulta dunque fondato il ricorso del padre poiché il comportamento omissivo da parte dell'istituto scolastico gli ha impedito di intervenire tempestivamente e di adottare una serie di rimedi che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, avrebbero potuto dare buoni frutti, visto anche l'esito positivo con cui si era concluso il precedente anno scolastico frequentato altrove sotto la guida del padre.

*Fonte www.dirittoegiustizia.it

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