Affidamento temporaneo del servizio di raccolta rifiuti alla seconda classificata, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicataria

Redazione Scientifica
24 Ottobre 2017

L'affidamento del servizio di raccolta differenziata, di raccolta dei rifiuti urbani assimilati, di spazzamento stradale, di smaltimento ed altri servizi accessori alla società seconda classificata nella precedente selezione ai sensi dell'art. 110, d.lgs. n. 50 del 2016 trova...

L'affidamento del servizio di raccolta differenziata, di raccolta dei rifiuti urbani assimilati, di spazzamento stradale, di smaltimento ed altri servizi accessori alla società seconda classificata nella precedente selezione ai sensi dell'art. 110, d.lgs. n. 50 del 2016 trova copertura normativa nel medesimo art. 110, comma 1, il quale consente - in casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario - di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. In tale contesto, è ben possibile che l'affidamento alla società seconda classificata venga disposto con una ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 T.U.E.L., laddove sussista un reale e concreto pericolo per beni di carattere primario, quali la salute pubblica e la salubrità dell'ambiente, derivante dall'interruzione di un servizio essenziale come quello in questione.

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