Sono requisiti di ammissione solo quelli espressamente previsti come tali dalla normativa di gara

Claudio Fanasca
24 Ottobre 2017

La normativa di gara deve essere chiara e redatta in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti richiesti, non essendo ammissibile un'interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione nascosti o impliciti. In particolare, spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese ciò che riveste natura essenziale per lo svolgimento dell'appalto, senza alcuna possibilità per l'interprete di ricavare dalla normativa di gara presunti requisiti di ammissione invero non espressamente previsti come tali.

La mancanza di un elemento dell'offerta riferito alla modalità di esecuzione dell'appalto, non qualificato espressamente dalla normativa di gara come requisito di ammissione alla procedura, non può determinare l'esclusione del concorrente, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Nella specie, il Consiglio di Stato osserva che i bandi di gara (e relativi atti connessi, quali disciplinari e capitolati) devono essere chiari in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti richiesti, non essendo ammissibile un'interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione nascosti o impliciti, anche facendo eventualmente leva sul concetto di essenzialità dell'elemento richiesto.

La trasformazione “postuma” di un requisito di esecuzione dell'appalto in un requisito di partecipazione, confondendo la natura e la finalità (ben distinti tra loro) dei requisiti, comporterebbe anche la violazione dei criteri ermeneutici relativi all'interpretazione del contratto applicabili alla materia degli appalti, incidendo così sul legittimo affidamento dei concorrenti; l'introduzione surrettizia di un requisito di ammissione non chiaramente espresso dalla stazione appaltante lede infatti la buona fede dei concorrenti che, facendo affidamento sull'interpretazione letterale delle clausole di gara, non hanno riscontrato l'esistenza di un requisito di ammissione, per così dire, “mascherato” e, di conseguenza, non si sono avvalsi degli strumenti apprestati dall'ordinamento (ad es. l'avvalimento o il ricorso a un raggruppamento di imprese) per procurarselo.

Secondo il Collegio, spetta solo alla stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese (utilizzando espressioni come “a pena di inammissibilità dell'offerta”) ciò che riveste natura essenziale per lo svolgimento del servizio, tenuto conto delle sue specifiche esigenze, senza alcuna possibilità per l'interprete di ricavare ex post, attraverso la lettura congiunta delle clausole di un capitolato speciale, presunti requisiti di ammissione invero non espressamente previsti dalla normativa di gara.

Viceversa, si finirebbe per confondere due piani nettamente separati, costituiti dall'individuazione dei requisiti di ammissione (potere che spetta alla sola stazione appaltante) e che riguarda elementi oggettivi valevoli per tutti i concorrenti, nel rispetto del principio della par condicio, e requisiti specifici attinenti alle particolari modalità di esecuzione della prestazione oggetto del successivo contratto, prescelti dal singolo concorrente in sede di offerta tecnica, che come tali sono stati individuati dall'impresa partecipante alla gara e che valgono ovviamente solo per essa.

Del resto, tutto ciò che attiene all'esecuzione della prestazione riguarda lo specifico rapporto esistente tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria, che può dotarsi anche successivamente di tutti quegli elementi (ad es. mezzi, personale aggiuntivo, strutture indicate nell'offerta) che costituiscono l'oggetto della prestazione dedotta nel contratto stipulato con la stazione appaltante, purché tali mezzi siano assicurati in sede di esecuzione. Di conseguenza, l'eventuale mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta in sede di gara (che integrano l'oggetto del contratto stipulato con la stazione appaltante), costituisce inadempimento contrattuale, sanzionabile con i rimedi apprestati dall'ordinamento, ma non costituisce motivo di esclusione per mancanza dei requisiti né per falsità della dichiarazione.

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