Il diritto di accesso alla documentazione relativa ai requisiti di ammissione dei concorrenti

Claudio Fanasca
24 Ottobre 2017

Il nuovo regime diversificato di impugnazione previsto dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. impone che il concorrente ammesso in gara possa accedere alla documentazione riferita ai requisiti di ammissione degli altri concorrenti già nella fase iniziale della procedura selettiva; in tal senso, il differimento dell'accesso ai documenti fino all'aggiudicazione previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 deve intendersi ormai limitato alle sole offerte tecniche ed economiche presentate dagli altri operatori economici.

Diritto di accesso. Il TAR Lazio precisa che il concorrente ammesso a partecipare ad una gara pubblica ha certamente un interesse concreto e attuale ad avere accesso alla documentazione comprovante il possesso da parte degli altri concorrenti ammessi dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, fin dalla fase iniziale della procedura selettiva.

Tale interesse si ricollega all'onere per l'operatore economico di contestare tempestivamente l'ammissione degli altri concorrenti, ai sensi e nei termini dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., pena la preclusione di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento.

Nessun differimento. D'altro canto, secondo il Collegio, non osta all'invocato accesso agli atti di gara nemmeno il differimento fino all'aggiudicazione previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016; ciò in quanto tale previsione deve essere ormai interpretata nel senso che il differimento dell'accesso si riferisce alle sole offerte tecniche ed economiche, per la tutela del segreto industriale e commerciale, ma non anche alla documentazione amministrativa circa i requisiti soggettivi degli altri concorrenti per cui, stante la necessità di impugnare le ammissioni e le esclusioni alla gara ai sensi del già citato art. 120, comma 2-bis, c.p.a., l'interessato potrà, invece, avere immediato accesso (in termini, cfr. pure TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 2017, n. 3971).

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