Il diritto di accesso alla documentazione relativa ai requisiti di ammissione dei concorrenti
24 Ottobre 2017
Diritto di accesso. Il TAR Lazio precisa che il concorrente ammesso a partecipare ad una gara pubblica ha certamente un interesse concreto e attuale ad avere accesso alla documentazione comprovante il possesso da parte degli altri concorrenti ammessi dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, fin dalla fase iniziale della procedura selettiva. Tale interesse si ricollega all'onere per l'operatore economico di contestare tempestivamente l'ammissione degli altri concorrenti, ai sensi e nei termini dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., pena la preclusione di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento.
Nessun differimento. D'altro canto, secondo il Collegio, non osta all'invocato accesso agli atti di gara nemmeno il differimento fino all'aggiudicazione previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016; ciò in quanto tale previsione deve essere ormai interpretata nel senso che il differimento dell'accesso si riferisce alle sole offerte tecniche ed economiche, per la tutela del segreto industriale e commerciale, ma non anche alla documentazione amministrativa circa i requisiti soggettivi degli altri concorrenti per cui, stante la necessità di impugnare le ammissioni e le esclusioni alla gara ai sensi del già citato art. 120, comma 2-bis, c.p.a., l'interessato potrà, invece, avere immediato accesso (in termini, cfr. pure TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 2017, n. 3971). |