Unioni civili e prestazioni economiche, dall'INAIL le indicazioni
25 Ottobre 2017
L'art 1, comma 20, l. 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha equiparato le parti dell'unione civile ai coniugi, determinando l'applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, precedentemente riservate solo ai coniugi.
Lo stesso art. 1, comma 21, della sopracitata Legge prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge; ne consegue, dunque, che l'unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di renditamaturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo): questo è quanto ha avuto modo di precisare l'Istituto, attraverso la Circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, sottolineando, inoltre, come le prestazioni economiche in questione spettanti all'unito civilmente siano riconosciute a far data dall'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76.
L'Atto dell'INAIL si conclude con l'indicazione per cui il convivente di fatto non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni erogate dall'Istituto, mancando un'espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto. *Fonte www.lavoropiu.info |