Il procedimento di verifica dell’anomalia tra RUP e commissione giudicatrice
20 Ottobre 2017
Sia nel regime antecedente al nuovo codice dei contratti pubblici che in quello in vigenza dell'art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, era previsto che dallorché si fosse aperta la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione aggiudicatrice avesse ormai esaurito il proprio compito ritenendosi, pertanto, che fosse il RUP il titolare delle determinazioni da adottare, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia. Quanto alla nuova disciplina, l'art. 31 del vigente codice dei contratti pubblici, oltre a indicare alcuni specifici compiti del RUP, delinea la sua competenza in termini residuali precisando che “quest'ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”. Tra i compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non figura la verifica dell'anomalia dell'offerta. Le linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al RUP contemplano che nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte, con l'ulteriore precisazione che la stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo viene invece previsto che il RUP verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice. Il riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l'esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere non vincolante della Commissione esaminatrice. È pertanto da ritenersi viziato il procedimento in cui tale “passaggio” non si sia verificato, avendo assunto il RUP la decisione in piena autonomia senza consultare la Commissione esaminatrice e per questo motivo la valutazione di anomalia si palesa illegittima. |