Omessa allegazione delle referenze bancarie e soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
20 Ottobre 2017

L'omessa allegazione di una referenza bancaria richiesta nella lex specialis rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, attualmente disciplinata dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016...

L'omessa allegazione di una referenza bancaria richiesta nella lex specialis rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, attualmente disciplinata dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Già in vigenza del “vecchio” codice dei contratti pubblici, in seguito all'introduzione del comma 1-ter all'art. 46, del d.lgs. n. 163 del 2006, si poteva ritenere che l'istituto fosse applicabile all'ipotesi di omessa produzione delle referenze bancarie previste, a pena di esclusione, dalla "lex specialis".

Tale orientamento, può considerarsi ribadito dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

Non rileva in senso contrario, nel caso di specie, la circostanza che la referenza bancaria riporti una data successiva alla scadenza della data di presentazione dell'offerta.

Il comma 9 dell'art. 84 in questione ritiene il soccorso istruttorio ammissibile per la “mancanza” di “elementi” e ammette anche che le dichiarazioni mancanti siano “rese” (e non solo integrate o regolarizzate) successivamente, consentendo, quindi, anche di allegare documenti formati dopo la richiesta da parte dell'amministrazione.

Quelli che non possono sopravvenire alla data di presentazione dell'offerta sono, infatti, i requisiti sostanziali richiesti dalla legge o dal bando, non i documenti che comprovano l'esistenza di tali requisiti, come, nel caso di specie, quelli attestati dalla referenza bancaria, ovverosia l'esistenza di rapporti di affidamento bancari con l'impresa e la sua relativa solidità finanziaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.