Tribunale di Ferrara: valido il deposito cartaceo della memoria di costituzione della parte reclamata

Redazione scientifica
25 Ottobre 2017

Secondo il Tribunale di Ferrara, nel procedimento per reclamo, la memoria di costituzione depositata dalla parte reclamata non ha natura di atto endoprocessuale.

Parte reclamante ha presentato eccezione di inammissibilità della costituzione avversaria in quanto avvenuta mediante deposito con modalità cartacee in violazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012.

Secondo il Tribunale di Ferrara il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., anche se non inserito nel Titolo III del libro II del codice di procedura civile, ha natura latu sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un Giudice diverso da quello che lo ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima.

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, nel procedimento per reclamo, la memoria di costituzione della parte reclamata non abbia natura di atto endoprocessuale e, pertanto, dichiara l'eccezione infondata.

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