Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta tra vecchia e nuova disciplina
20 Ottobre 2017
In seno al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'art. 88, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevedeva un articolato iter procedimentale, improntato al principio del contraddittorio, prima che si potesse decretare l'esclusione del concorrente. Il vigente art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, invece, non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire, al comma 5, che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”. In particolare, il comma 5 dell'art. 97 in questione prevede un'unica richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nel regime precedente. Ciò nonostante, tale norma – seppur delinea un procedimento “semplificato” rispetto a quello ex art. 88 cit. - non esclude a priori l'esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all'esclusione (come la richiesta di precisazioni scritte o l'audizione diretta dell'offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare). Tali ulteriori fasi appaiono necessarie quando l'esclusione si fonda sull'incompletezza delle giustificazioni fornite, in termini di carenza di documenti giustificativi o, a maggior ragione, ove vi siano dei dubbi sui documenti da presentare. Tali omissioni hanno determinano l'illegittimità del provvedimento di esclusione poiché la stazione appaltante non ha provveduto a richiedere chiarimenti o a convocare il concorrente per un'audizione. Solo all'esito di tale ed ulteriore fase, difatti, la stazione appaltante avrebbe potuto esprimere il giudizio finale sull'anomalia.
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