Il rito “superspeciale” non si applica alle controversie concernenti i contratti attivi di locazione di immobili di proprietà dell’Amministrazione

25 Ottobre 2017

Il rito c.d. superspeciale disciplinato dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non trova applicazione alle controversie concernenti contratti attivi della Pa aventi ad oggetto la locazione di immobili di proprietà di quest'ultima, in ragione della espressa esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016

La fattispecie. Una società collocatasi seconda in graduatoria in una procedura per l'affidamento in locazione di un complesso immobiliare di proprietà pubblica impugnava il provvedimento di aggiudicazione della predetta procedura, lamentando, tra l'altro, la mancata esclusione dalla gara della società aggiudicataria.

Applicabilità del rito “superspeciale”. Il Collegio ha ritenuto di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente in ordine alla presunta tardività del motivo di ricorso relativo alla mancata esclusione dell'aggiudicataria, fondata sull'applicabilità alla fattispecie del rito c.d. “superspeciale” per l'impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni dalle gare, disciplinato dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.. La decisione evidenzia, infatti, che la procedura oggetto della controversia – come evincibile anche dal testo del bando di gara – riguarda un contratto attivo (l'affidamento in locazione di un complesso immobiliare di proprietà comunale) espressamente escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello stesso Codice dei contratti pubblici, secondo cui «le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni […]».

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