Codice di Procedura Penale art. 696 bis - Principio del mutuo riconoscimento 1Principio del mutuo riconoscimento 1 1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. 2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoL'art. 3 d.lgs. n. 149/2017 riconfigura i “principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea”. Al Codice di procedura penale, in particolare al Libro XI, dopo il titolo I, è stato inserito il « Titolo I-bis”, che con il nuovo articolo 696 bis ha riconfigurato la normativa applicabile con riferimento al “Principio del mutuo riconoscimento”, che adesso è disciplinato dalle norme del Titoli 1-bis e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri potranno essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato, mentre l'autorità giudiziaria potrà richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni, compresi gli atti investigativi del pubblico ministero previsti negli strumenti europei, come la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI). L'OEI ha, dunque, sostituito le rogatorie nella raccolta transnazionale delle prove nel contesto dell'Unione. Vedi anche sub art. 696). La Corte di giustizia ha precisato che nella nozione di decisione giudiziaria debba essere ricompreso anche il provvedimento di convalida da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia (CGUE, 10 novembre 2016, Ozcelik, C-453/16). La nozione di autorità giudiziaria, propria del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 6, par. 1 della decisione quadro sul MAE, non si limita ad individuare solo i giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma si riferisce in generale, a tutte le autorità che partecipano direttamente all'amministrazione della giustizia, ad esclusione degli organi di polizia e delle autorità amministrative, comprese quelle ministeriali, da inserire all'interno del potere esecutivo (CGUE, 10 novembre 2016, Poltorak, C- 452/16, par. 35; CGUE, 10 novembre 2016, Kovalkovas, C- 477/16, par. 34). La disciplina del mutuo riconoscimento delle sentenze emesse dagli Stati membri riguarda le sentenze di condanna e non quelle di assoluzione , non specificamente regolamentate dalle norme internazionali e convenzionali e dai principi generali di diritto internazionale, dovendo essere applicati gli artt. 696-bis e ss. c. p. p. che si fondano sul nesso riconoscimento-esecuzione delle decisioni e non essendo prevista l'esecuzione per le sentenze di assoluzione. (Fattispecie in materia di richiesta di riconoscimento della sentenza di assoluzione ai fini dello scomputo del presofferto cautelare ai sensi dell'art. 657 c. p. p.). (Cass.n. 8881/2022). Anche l'ordine di indagine europeo di cui alla Direttiva n. 2014/41/UE, art. 1 deve essere ricompreso nella categoria delle decisioni giudiziarie (De Amicis, 26 e ss.). La competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare custodiale e, anche in funzione del conseguimento dell'assenso alla consegna suppletiva, spetta al giudice investito della competenza sulla gestione della misura nel procedimento in cui la stessa è stata disposta ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. a), l. n. 69/2005, e cioè al giudice che procede. Il principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice richieda l'assenso alla consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata (Cass. S.U., n. 2850/2014). BibliografiaDe Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 2018, 4 e ss. |