Revoca in autotutela della procedura di project financing: garanzie procedimentali per il promotore
26 Ottobre 2017
L'esercizio del potere di revoca in autotutela della procedura di project financing richiede, a fronte del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, che siano rese effettive le garanzie procedimentali, che venga fornita una adeguata motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificano la differente determinazione dell'Amministrazione e che, conseguentemente, sia del tutto trasparente e chiaramente percepibile la valutazione operata.
La revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto non dà diritto ad alcun risarcimento per il proponente, nel caso in cui il procedimento di project financing non sia giunto alla fase dell'indizione della gara. La dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza pubblica, anche se differenzia la posizione giuridica del proponente, riconoscendogli un'aspettativa e una posizione tutelata nei confronti di altri operatori o di proposte concorrenti, assume maggiore consistenza giuridica dando luogo al diritto di prelazione e ai correlati diritti patrimoniali ove il procedimento si sviluppi nella fase dell'indizione della gara per l'affidamento della concessione; ma, al di fuori di tale evenienza, la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto e, quindi, l'abbandono del progetto da parte dell'Amministrazione non integra in capo al proponente alcuna pretesa risarcitoria e nemmeno indennitaria tanto più quando, come nel caso, la proposta di progetto sia ad iniziativa privata.
Inconfigurabilità di una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione in caso di revoca della procedura di project financing prima della conclusione della gara. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la procedura di project financing prima della conclusione della gara e dell'aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell'iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale. Nella procedura di project financing, infatti, la fase precontrattuale, nella quale le parti contraenti possono essere chiamate a rispondere di eventuali scorrettezze reciproche, inizia solo dopo l'espletamento della gara, quando si apre una fase negoziale coinvolgente il promotore finanziario e le imprese prime classificate nella procedura di selezione.
Non spetta al promotore l'indennizzo ex art. 21-quinquies, L. n. 241 del 1990, in caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza pubblica. Deve escludersi che spetti al promotore un indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, nel caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza pubblica, non risultando in capo all'interessato una posizione giuridica definitiva, avendo l'Amministrazione facoltà di dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o di non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse. Né spetta il rimborso delle spese di gara, che risulta dovuto nel project financing a favore del promotore solo ove questo non risulti aggiudicatario della concessione quando la gara stessa si sia peraltro conclusa. |