Codice di Procedura Penale art. 696 quater - Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie 1Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie 1 1. L'autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato. 2. L'autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies. 3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoL'art. 696-quater nel disciplinare le “Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie” prevede che l'autorità giudiziaria riceva direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato e trasmetta direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al successivo art. 696-sexies. L'articolo recepisce all'interno della normativa di “codice” la scelta di “giurisdizionalizzare” l'attività di cooperazione giudiziaria, come già presente nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, (v. Cass. I, n. 15996/2006), nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, entrata in vigore il 26 ottobre 1997, nell'Accordo Italia Svizzera del 10 settembre 1998, nella Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri del 29 maggio 2000, recepita con il d.lgs. n. 52/2017. Assistenza giudiziaria e il principio del “mutuo riconoscimento”La Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 in tema di MAE aveva già realizzato la scelta di “giurisdizionalizzazione“ della procedura in tema di estradizione e consegna, eliminando la necessità di qualsiasi filtro politico preventivo, relegando il ruolo di interlocuzione con il Ministro della Giustizia nell’ambito del settore amministrativo della procedura. La stessa configurazione dei rapporti tra Autorità giudiziaria e politiche è stata riprodotta nella Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 concernente l’Ordine Europeo di Indagine Penale, dove è stato inserito il principio generale alla trasmissione “diretta dall’Autorità di emissione a quella di esecuzione” (art. 7), pur prevedendo la possibilità di una presenza di una Autorità centrale con funzioni di assistenza. Nella stessa logica va valutata la previsione della possibilità di richiedere ulteriori informazioni, documentazione ed accertamenti integrativi, ove necessari per dare risposta positiva all’obbligo di esecuzione di un provvedimento o di una decisione (CGUE, 14 novembre 2013, Mariàn Bàlaz, C-60/12, § 31, relativa all’applicazione del principio del “mutuo riconoscimento” alle sanzioni pecuniarie, DQ 2005/214/GAI del Consiglio). BibliografiaDe Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, 26 ss.; |