Codice di Procedura Penale art. 696 sexies - Poteri del Ministro della giustizia 1Poteri del Ministro della giustizia 1 1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoCon l' art. 696-sexies concernente i “Poteri del Ministro della giustizia”, è stato riconosciuto al Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il potere di garantire l'osservanza delle condizioni poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e quello di verificare l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro. In tal senso ha previsto il d.lgs. n. 108/2017, relativo al recepimento della Direttiva U.E. 2014/41/UE del 3 aprile 2014, concernente il recepimento dell'O.E.I., in forza del quale una copia dello stesso deve essere trasmessa al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 4 comma 1, d.lgs. n. 108/2017. (De Amicis, Dalle rogatorie all'ordine europeo di indagine: verso un nuovo diritto della cooperazione penale, Cass. pen. 2018, n. 1); Diotallevi, CEDU e ordinamento italiano a cura di Di Stasi - Rossi, 591. BibliografiaDe Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 26 ss; Diotallevi, in CEDU e ordinamento italiano, a cura di Di Stasi, Vicenza, 591. |