Codice di Procedura Penale art. 696 septies - Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato degli enti 1

Giovanni Diotallevi

Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti 1

1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

Inquadramento

L'art. 696-septies prevede che per le decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme del Titolo 1 bis nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. 

Sia la Corte EDU che la Corte di giustizia hanno riconosciuto che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non si configurano nella stessa maniera rispetto alle persone fisiche. In relazione al principio del mutuo riconoscimento rispetto alle sanzioni pecuniarie inflitte a una persona fisica o giuridica in relazione ad una sanzione inflitta in base alla all'art. 5 della Decisione Quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, cui fa riferimento, nell'ordinamento italiano il d.lgs. n. 37 del 15 febbraio 2016, occorre fare riferimento, rispetto al sistema sanzionatorio, non solo alla materia strettamente penale, ma anche al c.d. “sistema sanzionatorio amministrativo” (Marcolini, 139).

Secondo la giurisprudenza della CGUE la nozione di “autorità giudiziaria competente, in particolare in materia penale”, di cui all'art. 1, lett. a), punto iii, della Decisione Quadro citata costituisce una nozione autonoma e specifica del diritto dell'Unione secondo le caratteristiche evidenziate nel § 40 e nel § 47, e può riferirsi a qualsiasi organo giurisdizionale che applichi un procedimento che presenta tali caratteristiche essenziali di un procedimento penale. Analoghe condizioni, pur nella specificità degli atti, si ritrovano nella Direttiva 2014/41/UE, concernete l'ordine europeo di indagine penale e nella Decisione Quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

L’applicazione del mutuo riconoscimento alla persone giuridiche

Sia la Corte EDU che la Corte di giustizia hanno riconosciuto che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non si configurano nella stessa maniera rispetto alle persone fisiche. In relazione al principio del mutuo riconoscimento rispetto alle sanzioni pecuniarie inflitte a una persona fisica o giuridica in relazione ad una sanzione inflitta in base alla all'art. 5 della Decisione Quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, cui fa riferimento, nell'ordinamento italiano il d.lgs. n. 37 del 15 febbraio 2016, occorre fare riferimento, rispetto al sistema sanzionatorio, non solo alla materia strettamente penale, ma anche al c.d. “sistema sanzionatorio amministrativo” (Marcolini, 139).

Secondo la giurisprudenza della CGUE la nozione di “autorità giudiziaria competente, in particolare in materia penale”, di cui all'art. 1, lett. a), punto iii, della Decisione Quadro citata costituisce una nozione autonoma e specifica del diritto dell'Unione secondo le caratteristiche evidenziate nel § 40 e nel § 47, e può riferirsi a qualsiasi organo giurisdizionale che applichi un procedimento che presenta tali caratteristiche essenziali di un procedimento penale. Analoghe condizioni, pur nella specificità degli atti, si ritrovano nella Direttiva 2014/41/UE, concernete l'ordine europeo di indagine penale e nella Decisione Quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Bibliografia

Marcolini, La circolazione delle decisioni di condanna a sanzione pecuniaria (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 , in Processo penale e regole europee, a cura di Ruggeri,Torino, , 13.

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