Codice di Procedura Penale art. 696 nonies - Impugnazioni 1Impugnazioni 1 1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. 2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies. 4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoLa norma prevede che le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo che non sia altrimenti previsto. In ogni caso l’impugnazione non ha effetto sospensivo, tranne l’ipotesi della presenza di una specifica previsione in tal senso. |