Codice di Procedura Penale art. 696 nonies - Impugnazioni 1

Giovanni Diotallevi

Impugnazioni 1

1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.

4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

Inquadramento

La norma prevede che le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.  Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo che non sia altrimenti previsto In ogni caso l’impugnazione non ha effetto sospensivo, tranne l’ipotesi della presenza di una specifica previsione in tal senso.  

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario