Indagine di mercato o formale procedura selettiva?

Roberto Fusco
26 Ottobre 2017

La stazione appaltante che non si sia limitata ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, ma che abbia invece effettuato una valutazione comparativa delle offerte, nello svolgimento della gara deve rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, e pertanto, in questo caso, deve procedere alla rinegoziazione solo con la concorrente prima in graduatoria (e non invece anche con la seconda classificata) o in alternativa avviare una nuova formale procedura selettiva.

Indagine di mercato... La stazione appaltante, nell'ambito di una procedura relativa all'affidamento dei lavori di riqualificazione ed ammodernamento di impianti di videosorveglianza comunale (formalmente qualificata come “indagine di mercato”), successivamente alla valutazione delle offerte, ritenendo che la migliore di esse non soddisfacesse le proprie esigenze (sia dal punto di vista tecnico che economico), richiedeva ad entrambi i concorrenti di migliorare le condizioni precedentemente formulate. All'esito della seconda valutazione (successiva alle apportate modifiche migliorative) veniva affidato l'appalto all'impresa precedentemente arrivata seconda classificata.

…o gara ufficiosa? La stazione appaltante ha in realtà, più che un'indagine di mercato, esperito una vera e propria “gara ufficiosa” non essendosi infatti limitata ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, avendo invece effettuato una valutazione comparativa delle offerte, circostanza che impone all'amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità (Cons. St., Sez. IV, 5 aprile 2006, n. 1789), e pertanto, in questo caso, l'obbligo di procedere alla rinegoziazione solo con la concorrente prima in graduatoria, e non invece anche con la seconda classificata.

Nella lettera di invito, infatti, in caso di offerte non soddisfacenti, era previsto che la stazione appaltante potesse evitare di affidare i lavori al concorrente con il miglior punteggio graduatoria, avviando una nuova «formale procedura selettiva», o che in alternativa potesse «condurre una trattativa diretta», ma solo «con la ditta che avesse formulato le migliori e più convenienti condizioni tecnico-economiche», e dunque con l'attuale ricorrente, prima classificata in esito alle operazioni valutative, e non invece anche con la controinteressata.

Diversamente ragionando, e pertanto ritenendo che un'amministrazione, dopo aver individuato la migliore offerta in base ai parametri dalla stessa prefissati, e dopo aver previsto la facoltà di rinegoziazione soltanto con la ditta che l'ha presentata, possa disconoscere tale autovincolo, si darebbe inevitabilmente luogo a disparità di trattamento ed a decisioni arbitrarie, palesemente in contrasto con i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Non era affidamento diretto. Inoltre il Collegio ha precisato che, malgrado l'art. 36, comma 2, lett. a) c.c.p., invocato dalla difesa comunale, così come anche le Linee Guida Attuative n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, consentano l'affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ai 40.000,00 euro (tra i quali rientra anche quello per cui è causa), dette disposizioni non possono tuttavia trovare applicazione nel caso di specie. Mediante la procedura impugnata, infatti, la stazione appaltante non ha inteso affidare direttamente i lavori ad una determinata ditta, ritenendo invece, ex ante, di dare luogo ad un confronto selettivo, contestualmente autovincolandosi al rispetto di alcune regole, la cui successiva violazione, non può pertanto che dare luogo all'accoglimento del ricorso.

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