Risarcimento del danno da perdita delle chance di aggiudicazione
26 Ottobre 2017
La sentenza in commento conferma i criteri per il riconoscimento del danno da perdita delle chance di aggiudicazione già cristallizzati nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, facendo un ampio richiamo alla sentenza Cons. St., Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 559 che ne attua una esaustiva e sistematica ricostruzione.
Presupposti. Preliminarmente viene precisato che la risarcibilità del danno da perdita di chance è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui l'illegittimità dell'atto ha provocato, in via diretta, una lesione della concreta occasione di conseguire un determinato bene e quest'ultima presenti un rilevante grado di probabilità (se non di certezza) di ottenere l'utilità sperata (Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4592). È inoltre necessario che l'impresa illegittimamente pretermessa dall'aggiudicazione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto rigore, che la sua offerta sarebbe stata selezionata come la migliore e che, quindi, l'appalto sarebbe stato ad essa aggiudicato, con un elevato grado di probabilità (Cons. St., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4431).
Onere della prova. Il danneggiato risulta, perciò, gravato dell'onere di provare l'esistenza di un nesso causale tra l'adozione o l'esecuzione del provvedimento amministrativo illegittimo e la perdita dell'occasione concreta di conseguire un determinato bene della vita (Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4115), con la conseguenza che il danno in questione può essere risarcito solo quando sia collegato alla dimostrazione della probabilità del conseguimento del vantaggio sperato, e non anche quando le chance di ottenere l'utilità perduta restano nel novero della mera possibilità (Cons. St., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3147). Solo nel caso in cui venga dimostrata un'elevata probabilità di conseguire il bene della vita appare ravvisabile un nesso causale (da valersi quale indefettibile elemento costitutivo dell'illecito aquiliano) tra condotta antigiuridica e danno risarcibile.
Nesso causale. Nel caso di specie – inerente al danno da perdita di chance derivante dalla mancata indizione da parte di un'amministrazione comunale di una gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto scolastico – la pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti è stata respinta per la mancanza dell'indefettibile condizione dell'esistenza del nesso causale tra il danno lamentato e l'attività provvedimentale illegittima dedotta come dannosa, non essendo state minimamente dimostrate le concrete ed elevate probabilità di aggiudicazione del servizio.
Inoltre, la circostanza che le parti non abbiano precedentemente richiesto la tutela cautelare ex art. 3, comma 4, l. n. 205 del 2000 nell'ambito del proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, costituisce una circostanza rilevante per l'esclusione del risarcimento a norma dell'art. 30, comma 3 c.p.a. poiché avrebbe consentito di evitare il danno lamentato. |