Codice Civile art. 2055 - Responsabilità solidale.

Cesare Trapuzzano
aggiornato da Rosaria Giordano

Responsabilità solidale.

[I]. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento del danno [187 2 c.p.].

[II]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate [1299].

[III]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Inquadramento

Attraverso la norma in esame il legislatore ha contemplato l'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione (De Cupis, 1979, 272; Pogliani, 251). Sicché suoi presupposti sono l'unicità del danno e la sua imputabilità a più persone, ricorrendo così una pluralità di responsabili in relazione al medesimo evento lesivo (Bianca, 646). Per l'effetto, non sussiste responsabilità solidale quando le azioni di più soggetti determinino più eventi dannosi. Non è invece necessario che le azioni concorrenti rientrino in un piano unitario. Segnatamente l'art. 2055 detta due regole: la prima collega un evento dannoso a più persone mediante il rapporto di causalità di fatto e da ciò nasce l'obbligo solidale del risarcimento tra i coautori; la seconda stabilisce il criterio per ripartire il costo del danno tra i corresponsabili, dettando un principio sussidiario che consente comunque di raggiungere il risultato: nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali (Franzoni, 2004, 713). La prima regola presuppone l'accertamento di un fatto dannoso unitario e l'individuazione dei responsabili secondo i criteri della causalità di fatto; la seconda, rilevante in sede di regresso, esprime il principio secondo il quale ciascuno deve rispondere del fatto riconducibile alla propria colpa e delle conseguenze prodottesi (Stanzione, 1214). Si ritiene concordemente che l'art. 2055 attribuisce al danneggiato i seguenti vantaggi: a) risparmio dei costi nell'esercizio della tutela giudiziaria; b) esclusione del rischio dell'ignoto quanto all'individuazione di uno o più responsabili; c) riduzione del rischio di insolvenza dei responsabili. Pertanto, la previsione persegue una funzione di garanzia del danneggiato, ponendolo al riparo dai potenziali pregiudizi dell'insolvenza, della non rintracciabilità o della personale non imputabilità di alcuno dei danneggianti; ne discende che la regola della responsabilità solidale costituisce un rafforzamento legale del rimedio del risarcimento del danno (Bianca, 653). Secondo una lettura più restrittiva della norma, nei casi in cui può essere chiesto il risarcimento del medesimo danno ad una pluralità di soggetti, il soddisfacimento della pretesa risarcitoria da parte di uno libererebbe gli altri, per cui è sufficiente a determinare la responsabilità per danni la creazione di una semplice concausa del nocumento, alla cui integrazione segue che la riparazione del danno può essere ottenuta una sola volta. In questa direzione l'art. 2055, primo comma, sancirebbe la regola dell'irrilevanza delle concause, quale coerente corollario della teoria della condicio sine qua non, con l'effetto che ciascun coautore sarebbe l'unico ed esclusivo responsabile del fatto dannoso. Ne discende che il valore normativo della disposizione in esame riguarderebbe esclusivamente i commi secondo e terzo, i quali avrebbero funzione sussidiaria e risponderebbero a mere esigenze di equità e giustizia distributiva (Scognamiglio, Note sui limiti della c.d. compensazione di colpa, in Riv. dir. comm., 1954, II, 112). A fronte di questo quadro, l'art. 1227 avrebbe portata eccezionale, attribuendo rilevanza, ai fini della riduzione del quantum dei danni risarcibili, al concorso del fatto colposo del danneggiato. La fattispecie contemplata nell'art. 2055 dovrebbe essere riferita soltanto ai casi di concorso doloso nella produzione del danno ovvero anche di concorso colposo, purché le azioni negligenti che concorrono alla produzione del medesimo non siano tra loro del tutto autonome e indipendenti, ma formino un complesso causativo socialmente apprezzabile in modo unitario. Ma in senso contrario, la dottrina prevalente ritiene che gli artt. 2055 e 1227, primo comma, costituiscono espressione dello stesso principio di rilevanza delle concause umane ai fini della riduzione del quantum dei danni imputabili al singolo responsabile in misura corrispondente alla gravità della colpa e/o all'entità delle conseguenze ascrivibili alla condotta concorrente (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 725; Trimarchi, Causalità e danno, Milano, 1967, 94).

La regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, e non mira ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito (Cass. n. 13272/2006). La solidarietà non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del medesimo danno al di fuori dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali (Cass. n. 12174/2004; Cass. n. 2605/1993, in Giur. it., 1994, 11, 1, I, 1606). La responsabilità solidale di più soggetti ricorre, in primo luogo, quando le azioni od omissioni imputabili a ciascuno di essi hanno concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, sia pure in misura diversa; occorre cioè verificare che l'evento non si sarebbe avverato senza il concorso di ciascuna delle varie azioni od omissioni, salvo il caso che una di quelle azioni od omissioni non abbia interrotto la sequenza di regolarità tra l'antecedente e l'evento, ponendosi quale causa esclusiva (Cass. n. 286/2015; Cass. n. 15687/2013; Cass. n. 2051/1988). Ove le azioni potenzialmente dannose non siano concorrenti nella causazione dello stesso evento, non può invece essere affermata una responsabilità congiunta e solidale: in questo senso si esclude la solidarietà quando le attività degli asseriti compartecipi siano reciprocamente indipendenti (Cass. n. 8312/1987). Non osta al sorgere della solidarietà la circostanza che le diverse azioni od omissioni integrino violazione di precetti diversi.

Presupposti per l'operatività della solidarietà

La solidarietà presuppone che il fatto dannoso sia imputabile a più persone: occorre che serie causali logicamente autonome abbiano tutte necessariamente contribuito a produrre l'evento, dal quale occorre muovere per determinare il danno (Franzoni, 2004, 720). È invece irrilevante, diversamente da quanto accade nel campo penale per la determinazione del concorso nel reato, che difetti un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico (Alpa, 331; Cossu, 8; De Cupis, 1971, 275): sicché si esclude che l'applicazione dell'art. 2055 sia dipendente dalla circostanza che i coautori del danno abbiano anche la consapevolezza di cooperare nel fatto altrui, o che addirittura sia necessario che tra esse si sia formato un accordo per cagionare il danno (Cossu, 8). Inoltre, è escluso il concorso tra causa umana e causa fortuita, in quanto quest'ultima, affinché produca effetti, deve porsi come esclusiva, così da interrompere il nesso eziologico con il soggetto individuabile in base al criterio di imputazione (Franzoni, 2004, 722). La norma si applica anche qualora i coautori del danno rispondano per titoli diversi, rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale (De Cupis, 1971, 275). Ricorre solidarietà anche quando vi siano soggetti concorrenti i quali rispondano, unitamente all'autore diretto del danno, ai sensi degli artt. 2048,2049 e 2054, terzo comma: genitori o tutori ovvero precettori o insegnanti con i figli minori o con gli interdetti che abitano con essi ovvero con gli allievi o apprendisti posti sotto la loro vigilanza, padroni o committenti con i domestici o commessi, proprietario del veicolo con il conducente (De Cupis, 1971, 275). Pertanto, qualora vi siano più responsabili indiretti o per fatto altrui a diverso titolo, ricorre la responsabilità solidale tra tutti costoro e l'autore immediato del danno (De Cupis, 1971, 275).

Affinché sorga la responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, primo comma, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma deve essere riferita unicamente al danneggiato (ossia alla sua posizione soggettiva) e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. n. 27713/2005; Cass. n. 1415/1999; Cass. n. 418/1996, in Dir. maritt., 1998, 1, 80; Cass. n. 7231/1995; Cass. n. 2605/1993; Cass. n. 884/1987; Cass. n. 5307/1980; Cass. 1708/1979 Trib. Treviso 13 novembre 2018). Infatti, la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati (Cass. n. 18289/20 20Cass. n. 1070/2019; Cass. n. 29218/2017; Cass. n. 15431/2005; Cass. n. 3812/2004; Cass. n. 5421/2000; Cass. n. 2814/1999; Cass. n. 814/1997, in Gazz. giur. Italia Oggi, 1997, 12, IV, 42). Ne consegue che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte comporta – senza che rilevi la non coincidenza delle modalità di tempo e di luogo con le quali la notizia è stata diffusa – la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. degli autori dell'illecito, con la conseguente applicazione del correlato regime codicistico, quindi anche dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore, salvo che non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore, la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido (Cass. III, n. 19611/2023, in fattispecie nella quale la S.C. ha affermato l'unicità dell'evento ancorché il contenuto di un articolo pubblicato su un blog fosse stato parzialmente ripreso in un libro, che sebbene edito dopo qualche mese, aveva contribuito a propalare la medesima notizia lesiva;(Cass. n. 5944/1997, in Giust. civ., 1997, 12, I, 3049). Allo stesso modo,  in tema di  responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui  il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale)  per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento (Cass. n. 11116/2021). Ora, l'art. 2043 fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà (Cass. n. 13272/2006; Cass. n. 15030/2005). L'unicità del fatto dannoso va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre la responsabilità solidale, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Cass. n. 1842/2021Cass. n. 18899/2015; Cass. n. 20192/2014; Cass. n. 17475/2007; Cass. n. 10403/2002; Cass. n. 5024/2002; Cass. n. 4869/1978). Deve, infatti, escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, c.p., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no (Cass. n. 6041/2010). Non è necessario che tutti i danneggianti abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivodolo o colpa — (Cass. n. 25157/2008; Cass. n. 17397/2007). É irrilevante, ai fini della proponibilità dell'azione di risarcimento, il fatto che uno dei corresponsabili sia ignoto (App. Milano 8 luglio 1946; Trib. Roma 9 luglio 1957). In particolare, si è affermato che anche il comportamento della folla, cioè di un complesso di individui agenti per reciproca suggestione e per impulsi irrazionali, può essere causa concorrente dell'evento dannoso, non giovando ai responsabili individuati la mancata identificazione dei soggetti partecipi al fenomeno collettivo, nel senso di ridurre l'obbligazione risarcitoria nei limiti del loro concreto grado di colpa, e ciò in forza della loro responsabilità solidale ai sensi della norma in esame. Si è peraltro precisato che, quando si accerti che l'infortunato ha partecipato attivamente all'azione della folla, anche a quest'ultimo deve imputarsi il fatto collettivo, con la conseguente proporzionale limitazione della responsabilità degli altri coautori del danno (Cass. n. 4203/1979). Ancora, l'art. 2055 non richiede, ai fini della responsabilità solidale dei coautori del fatto illecito, la partecipazione di tutti i coautori all'esecuzione materiale del fatto contrario alla legge; pertanto, si ha solidarietà passiva tra l'autore immediato del danno e colui che risponde per il fatto di detto autore — cosiddetto responsabile indiretto per fatto altrui — (Cass. n. 5971/2005). In applicazione di tale principio, è stata affermata la responsabilità, per la violazione delle norme sulle distanze e l'altezza degli edifici, del venditore del suolo edificabile che, anche se non aveva materialmente partecipato alla costruzione dell'edificio stesso, sia stato a conoscenza dell'altezza a cui sarebbe stata elevata la futura costruzione e dell'entità dell'intervallo di isolamento, e si era riservata la proprietà di alcune parti del costruendo edificio (Cass. n. 4926/1980, in Giur. it., 1981, 1, I, 56). Ed ancora, la solidarietà non è esclusa per il fatto che uno dei soggetti sia obbligato a titolo di responsabilità presunta (come accade qualora uno degli obbligati sia tenuto alla custodia della cosa cagionante il danno), dovendo comunque egli rispondere secondo l'obiettiva efficienza causale del suo comportamento (Cass. S.U., n. 2156/1975; Cass. n. 1760/1973; Cass. n. 351/1964). Viceversa, non insorge una situazione di contitolarità passiva nel debito, e non si fa luogo a solidarietà, qualora un medesimo evento dannoso in pregiudizio di un soggetto sia stato provocato da distinte ed autonome condotte di per sè stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati (Cass. S.U., n. 493/1999). In applicazione di tale principio, è stata esclusa la solidarietà nel caso di danni da infiltrazioni provocati sia dalla condotta omissiva del condominio che dalla successiva condotta colposa dell'appaltatore, al quale erano stati affidati i lavori di ripristino del lastrico solare, verificatisi nel periodo in cui l'immobile era nella custodia esclusiva dell'uno o dell'altro (Cass. n. 12329/2004). Sicché, presupponendo la solidarietà dell'obbligazione di risarcimento del danno prevista dall'art. 2055 il concorso di più cause dello stesso evento, essa non ricorre nel caso di azioni distinte e indipendenti anche per gli effetti (Cass. n. 7680/1991; Cass. n. 8312/1987). Allo stesso modo, non è sufficiente ad integrare la responsabilità solidale la circostanza che uno dei convenuti si sia limitato a profittare del comportamento dannoso altrui (Cass. n. 1330/1975; Cass. n. 3261/1972).

Azione di regresso

La solidarietà importa che il danneggiato possa pretendere l'adempimento della totalità dell'obbligazione risarcitoria nei confronti di uno solo dei coobbligati, salva rimanendo a quest'ultimo l'azione di regresso verso i condebitori per la parte da ciascuno di essi dovuta in base alla gravità delle rispettive colpe e alle conseguenze che ne sono derivate. L'azione di regresso è distinta dall'azione di responsabilità intentata dalla vittima del danno e le vicende processuali delle due azioni non hanno reciproca influenza (Monateri, 193). Il giudizio di regresso ha per oggetto specifico la determinazione delle quote di responsabilità e delle conseguenze delle singole azioni: detto giudizio segue quello di condanna del debitore solidale e presuppone che con il pagamento si sia estinto il debito, ma non deve seguirlo anche cronologicamente; infatti, è ammesso che il debitore solidale possa agire in regresso nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti dal danneggiato (Franzoni, 2004, 745). L'art. 2055, secondo comma, richiama l'art. 1227, primo comma,  il quale prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la diminuzione del risarcimento del danno, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. L'art. 2055, terzo comma, prevede invece che nel dubbio le singole colpe si presumono uguali; si presume, così, che il risarcimento vada ripartito in uguale misura tra i corresponsabili, allo stesso modo in cui l'art. 1298, secondo comma, presume uguali le parti di ciascun debitore solidale, se non risulta diversamente dal titolo. I criteri della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze derivate debbono essere applicati in modo congiunto e non alternativo, in quanto delineano un criterio valutativo complesso in vista della quantificazione della quota di ciascuno dei coobbligati (Pellecchia, 640). Spetta quindi al giudice, nel fissare le quote per la divisione interna, effettuare una valutazione complessiva dei fatti, tenendo in considerazione il grado di colpa e l'efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile (De Acutis, 640; Salvi, 1255). Comunque il richiamo alla colpa deve essere interpretato in senso ampio come comprensivo anche del dolo (Pogliani, 339), ed a prescindere da anacronistiche contaminazioni di tipo moralistico (Pellecchia, 640). Nel giudizio di regresso può essere posto in discussione il grado delle rispettive colpe dei coautori purché ciò non abbia costituito oggetto di esame nel giudizio precedente che ha riconosciuto la responsabilità solidale. La presunzione di responsabilità di cui all'ult. comma è applicabile solo in presenza di un dubbio oggettivo e reale che impedisca in ogni modo una valutazione percentuale delle rispettive responsabilità e colpe. Dubbio è se si possa dare concorso, sempre ai fini interni del regresso, fra dolo di un danneggiante e semplice colpa di un altro.

Tecnicamente il regresso ha una valenza giuridica diversa dall'istituto della rivalsa: l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti (Cass. n. 8371/2000). La regola di cui all'art. 2055, primo comma, trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità (Cass. n. 12957/2021). La questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito adito dal danneggiato solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. n. 32930/2018; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 8105/2006; Cass. n. 21664/2005; Cass. n. 19564/2004; Cass. n. 9167/2002; Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 5421/2000; Cass. n. 5546/1994; Cass. n. 922/1980). Infatti, la persona danneggiata, in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (Cass. n. 1199/1996, in Giur. it., 1997, 11, 1, I, 1436; Cass. n. 1708/1979; Cass. n. 3033/1978). Ne discende che incorre nel vizio di extrapetizione il giudice il quale, accogliendo la domanda, ripartisca senza esserne stato richiesto il debito nei rapporti interni fra i diversi coobbligati in relazione all'incidenza causale delle rispettive condotte (Cass. n. 611/1977; Cass. n. 3669/1971). La circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. n. 2066/2018). La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299, secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto, invece, l'onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato all'esistenza ed alla gravità delle rispettive colpe nonché all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass. n. 491/1975; Cass. n. 1204/1973; Cass. n. 1970/1969); solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità, le colpe si presumono uguali (Cass. n. 31066/2019Cass. n. 6400/1990;Cass. n. 993/1965). Colui che, condannato insieme con altri per uno stesso reato (nella specie, truffa), ha risarcito il danno alla persona offesa, può agire in regresso, a norma dell'art. 2055, contro i corresponsabili, obbligati in solido, rimanendo assolutamente estraneo alla detta fattispecie, nei rapporti tra i concorrenti nel reato, il principio sancito nell'art. 2035 c.c. della irripetibilità della prestazione contraria al buon costume (Cass. n. 766/1968, in Resp. civ. e prev., 1969, 91).

Esercizio del regresso in caso di responsabilità mediata od oggettiva

Il soggetto cui è riferibile una causa meramente mediata del danno, o semplicemente un potere sulla cosa dal cui uso è derivato un danno a terzi, è solidalmente obbligato con l'autore diretto del danno verso il danneggiato, ma nei rapporti interni ha regresso verso il consorte per l'intero, non applicandosi quindi il secondo comma, la cui rilevanza deve essere affermata solo quando le diverse cause umane del danno siano a questo parimenti prossime; e viceversa, ove il risarcimento sia stato corrisposto per intero dall'autore diretto, questi non ha regresso nei confronti di chi non abbia partecipato al compimento dell'illecito (De Cupis, 1971, 275; Scognamiglio, 693; Trimarchi, 63). In senso contrario altra dottrina ha evidenziato che in tali fattispecie occorrerebbe fare riferimento ad un criterio di distribuzione del rischio affidato al giudice (Alpa-Bessone, 445). Ulteriore orientamento reputa che sarebbe applicabile il criterio della colpa nei rapporti tra colpevoli e responsabili indiretti mentre nei rapporti tra responsabili senza colpa dovrebbe essere applicata la regola della solidarietà (Orlandi, 285). In questa prospettiva, si reputa che la regola dell'equivalenza delle cause prevista dall'art. 2055 vale anche per regolare tutte le ipotesi di concorso tra il fatto dell'autore materiale dell'illecito e quello di chi è tenuto parimenti a rispondere del danno in base ad uno status (art. 2048), in base al rapporto di committenza (art. 2049) oppure in base alla particolare posizione giuridica rispetto al bene (art. 2054, terzo comma); tutti i casi richiamati costituiscono ipotesi speciali, poiché la normalità è che ciascuno risponda esclusivamente del fatto proprio, ma questa specialità non legittima l'idea di una deroga al regime della solidarietà stabilita dall'art. 2055, primo comma. Se una deroga vi fosse, quantomeno nel rapporto esterno con il danneggiato, essa sarebbe solo formale poiché la solidarietà dovrebbe sempre essere ammessa sulla base del concorso tra le responsabilità previste dagli artt. innanzi citati e quelle di cui agli artt. 2043 o 2054, primo comma, c.c., che pongono la responsabilità direttamente a carico dell'autore materiale del fatto (Franzoni, 2010, 140). Ne consegue che l'art. 2055, primo comma, è espressivo di un principio generale di solidarietà, che trova il suo presupposto nell'unitarietà del fatto dannoso e che prescinde dal titolo o dal criterio di imputazione della responsabilità. Sicché, ai fini della responsabilità solidale dei coautori del fatto illecito, l'art. 2055 non richiede la partecipazione di tutti i coautori nell'esecuzione materiale del fatto contrario alla legge; da ciò deriva che il regresso nei rapporti interni non avverrà secondo le regole previste dall'art. 2055, secondo e terzo comma, ma dovrà comunque osservare il principio generale di solidarietà (Franzoni, 2010, 141).

Anche la giurisprudenza ritiene che nessuna parte del risarcimento gravi internamente su colui che risponde verso il danneggiato per fatto altrui o a titolo oggettivo o indiretto, senza la prova della materiale partecipazione all'illecito (Cass. n. 856/1982; Cass. n. 1204/1973; Cass. n. 3547/1969; Cass. n. 246/1967). In questo senso il proprietario del veicolo, datore di lavoro, può esperire, nello stesso ma anche in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato (Cass. n. 24567/2016; Cass. n. 17763/2005). Ed ancora, il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata (Cass. n. 16512/2017). Nondimeno, la responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 espone il padrone od il committente, oltre che all'obbligo risarcitorio verso il danneggiato, anche all'azione di regresso di cui all'art. 2055, secondo comma, proposta dai corresponsabili solidali del commesso, a nulla rilevando che tale responsabilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso (Cass. n. 16417/2011). In senso contrario si è espresso altro arresto secondo cui, nel caso di responsabilità del precettore ai sensi dell'art. 2048, la ripartizione tra precettore e allievo deve avvenire in ragione della gravità delle rispettive colpe (Cass. n. 2202/1965).

Risvolti processuali

La circostanza che oggetto del giudizio sia un'obbligazione risarcitoria di natura solidale non comporta comunque il litisconsorzio necessario dei corresponsabili, sicché sul piano processuale il danneggiato non ha l'onere di agire nei confronti di tutti i coobbligati (Bianca, 650). Tuttavia colui che sia stato evocato in giudizio per un fatto illecito quale corresponsabile può chiamare a sua volta in causa l'ulteriore coautore del fatto. La pronuncia conclusiva non fa stato verso i corresponsabili rimasti estranei al giudizio, che possono tuttavia giovarsi degli effetti favorevoli di tale pronuncia ai sensi dell'art. 1306. La domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di uno dei corresponsabili ha effetto interruttivo della prescrizione anche per gli altri ai sensi dell'art. 1310. Discussa è la possibilità del corresponsabile avente diritto al regresso di avvalersi della surrogazione legale e, ove si ammetta tale possibilità, si pone l'ulteriore questione circa la concorrenza tra regresso e surrogazione ovvero circa la necessità di una scelta tra le due azioni. In mancanza di indicazioni di segno contrario, le soluzioni valevoli sul punto per il condebitore solidale dovrebbero valere anche per il corresponsabile aquiliano (Bianca, 652).

In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni (Cass. n. 34899/2022; Cass. n. 20692/2016; Cass. n. 23650/2012). Infatti, qualora l'unico evento dannoso sia imputabile a più responsabili, compete alla scelta del danneggiato agire contro uno o più dei soggetti responsabili (Cass. n. 11985/1998). Pertanto, il simultaneus processus è necessario, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, sia in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro, nonché nell'ipotesi in cui sia la legge stessa (come, ad esempio, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ad imporre esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cass. n. 11039/2006). L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale per dipendenza della causa da quella intrapresa dall'attore solo quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi nell'ambito di un'azione di regresso anticipato la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore (Cass. n. 19584/2013; Cass. S.U., n. 3074/2003). Pertanto, la decisione del danneggiato di non agire in sede giudiziaria nei confronti di uno degli autori del fatto illecito, solidalmente responsabili, integra esercizio della facoltà di compulsare per l'intero risarcimento ciascuno degli obbligati e, quindi, non può costituire ragione per la riduzione del risarcimento, in relazione alla domanda proposta nei confronti di altro di detti autori (Cass. n. 7207/1983). Al riguardo, si evidenzia che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore — neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 10042/2006). La parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato (Cass. n. 490/2003, in Dir. e giust., 2003, 10, 42; Cass. n. 15930/2002; Cass. n. 2680/1998, in Dir. ed econ. dell'assic., 1999, 2, 741). Quando il danneggiato da condotte illecite imputabili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni sofferti cumulativamente nei confronti di tutti, in mancanza di un'espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell'evento e quindi del vincolo di solidarietà, la domanda deve essere intesa soltanto come volta a conseguire il risarcimento da ognuno per l'intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno, mentre l'accertamento del rapporto di concausazione di esso non ne costituisce l'oggetto (Cass. n. 7441/2011). Ove la responsabilità solidale sia relativa ad obbligazione risarcitoria che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto, il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione ipso iure dell'obbligazione, entro i limiti dell'importo corrisposto, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.), giacché la responsabilità plurisoggettiva, riferendosi al medesimo fatto dannoso, non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, che rimane limitato al danno effettivamente subito (Cass. n. 3672/2010, in Danno e resp., 2010, 8-9, 790). L'efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, da qualunque atto derivi, ha effetto riguardo agli altri debitori, ai sensi dell'art. 1310 c.c., tutte le volte in cui sia configurabile una solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione e la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà, come nel caso dell'imputabilità del fatto dannoso a più persone (Cass. n. 10825/2007; Cass. n. 2268/2006). L'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti di uno solo o di alcuni dei coobbligati solidali, non implica di per sè una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo (Cass. n. 15313/2017; Cass. n. 11179/2015; Cass. n. 2211/2012; Cass. n. 15737/2010; Cass. n. 13169/2000).

Casistica

Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051, non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (Cass. n. 1674/2015). Ed ancora, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, primo comma,  ma l'art. 2055, primo comma, che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno (Cass. n. 6665/2009). La solidarietà risarcitoria ex art. 2055 opera anche nei confronti dell'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario (Consob), che sia chiamata in corresponsabilità con l'autore del fatto per omessa vigilanza, presupponendo essa la sussistenza di un titolo di responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario o dipendente, poiché ricorre un'obbligazione solidale a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva, a norma dell'art. 2043, con l'autore del reato, sebbene alla medesima autorità non si estenda automaticamente il termine di prescrizione più lungo derivante da reato, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma (Cass. n. 23872/2014). La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055, quali fattori causativi del medesimo danno (Cass. n. 24725/2021; Cass. n. 18610/2021). Nel caso di imputazione a più persone di un fatto illecito diffamatorio, sia pure posto in essere con condotte autonome e diverse fra loro, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, con la conseguenza che l'azione risarcitoria non dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra i responsabili, potendo essere proposta dal danneggiato anche nei confronti soltanto di uno di essi, in quanto il delitto di diffamazione è unisoggettivo e non a concorso plurisoggettivo necessario (Cass. n. 11952/2010). Ove un'opera cinematografica abbia arrecato ad un terzo un danno illecito, tutti i soggetti che, ai sensi dell'art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, vanno considerati coautori di detta opera, sono solidalmente tenuti al risarcimento del danno, in considerazione del precetto specifico emergente, in tema di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055, valutato in correlazione con il principio fondamentale dell'imputazione soggettiva del fatto illecito stabilito dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. n. 3267/2008). Sussiste responsabilità solidale tra l'autore dell'incidente, che abbia causato lesioni personali al danneggiato, ed i medici, che abbiano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando in concreto il criterio di diligenza di cui all'art. 1176, applicabile anche all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. n. 17397/2007; Cass. n. 7507/2001). In tema di responsabilità per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione di un veicolo, il proprietario e il conducente rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2054, quarto comma, c.c., e con tale responsabilità concorre quella del costruttore, a norma dell'art. 2043, determinandosi, per l'effetto, una responsabilità solidale, secondo quanto previsto dall'art. 2055, anche se i condebitori rispondono a titolo diverso, il costruttore per colpa, il proprietario e il conducente per l'uso della cosa (Cass. n. 15179/2004). E allo stesso modo la responsabilità del soggetto che abbia a qualunque titolo la detenzione di un immobile altrui e che sia tenuto perciò a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia che incombe su ogni debitore può concorrere, in via solidale, con quella di altri responsabili dei danni arrecati all'immobile, come i genitori degli alunni di una scuola occupata da un Comune, sebbene gli autori del danno rispondano per titoli diversi, contrattuale ed aquiliano (Cass. n. 13082/2004). Integra una situazione che è fonte di responsabilità solidale da illecito, ai sensi dell'art. 2055, idonea a sorreggere una statuizione di condanna solidale dei due soggetti corresponsabili, quella nella quale il mandante (nella specie una società immobiliare) concorre (anche attraverso comportamenti omissivi) a creare una situazione di apparenza in virtù della quale il terzo si affida, senza colpa, e versa nelle mani del procuratore infedele alcune somme di denaro per una promessa di vendita di un immobile, poi mai adempiuta dalla società mandante (Cass. n. 16740/2002). Dà luogo ad un'ipotesi di solidarietà passiva, con gli effetti di cui alla citata norma, la concorrenza della responsabilità della banca negoziatrice e della banca trattaria verso l'emittente di un titolo indebitamente pagato (Cass. n. 9902/2000). In caso di danno prodotto da più animali riuniti, anche occasionalmente, in gregge o in mandria, ed appartenenti a soggetti diversi, i diversi proprietari dei singoli animali, nei cui confronti opera la presunzione di responsabilità ex art. 2052, rispondono solidalmente del danno solo se questo risalga, con rapporto di causa ad effetto, all'intero gregge, o all'intera mandria, intesi come entità indistinte. La regola generale della solidarietà non può operare, invece, quando il danno sia stato provocato da uno solo, o da alcuni, degli animali riuniti, ipotesi nella quale di esso risponde solo il proprietario di quello o di quegli animali, senza che sia possibile coinvolgere nella responsabilità anche i proprietari degli altri animali del gregge, o della mandria, estranei all'accaduto (Cass. n. 1967/2000). Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, e segnatamente la riconducibilità dei concorrenti inadempimenti a contratti differenti, rispettivamente d'appalto e di opera professionale (Cass. n. 20704/2021; Cass. n. 972/2000; Cass. n. 5103/1995; Cass. n. 1/1976, in Resp. civ. e prev., 1976, 627; 627; App. L’Aquila 4 gennaio 2022). Il nesso di solidarietà, rilevante anche sotto il profilo dell'estensione a tutti i condebitori dell'effetto interruttivo della prescrizione della domanda proposta contro uno solo, è stato ritenuto sussistente con riferimento al danno subito dal titolare di diritti esclusivi di pesca in conseguenza di una pluralità di cause di inquinamento delle acque a cui si riferivano i diritti (Cass. n. 623/1995, in Giust. civ., 1995, 10, 1, 2460). Nel caso in cui al processo produttivo di un determinato bene partecipi, in fasi diverse, una pluralità di soggetti, l'acquirente di un pezzo difettoso, che proceda al suo assemblaggio, non va esente da responsabilità per i danni derivati dall'uso del prodotto finale, per il solo fatto che il difetto sia imputabile ad altri (fornitore del pezzo), avendo egli il dovere di sottoporre il pezzo acquistato a diligente controllo e restando, quindi, la responsabilità dei produttori esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il pezzo stesso sia stato (dopo l'assemblaggio) destinato a un uso atipico e non prevedibile (Cass. n. 3816/1986, in Giur. it., 1987, 7, 1, I, 1252; Cass. n. 1696/1980, in Giust. civ., 1980, I, 1914). Nel caso di acquisto di cose di sospetta provenienza è ravvisabile, nei confronti del danneggiato, la responsabilità non solo di colui che abbia illecitamente ottenuta la disponibilità della cosa mobile, ma anche di chi questa abbia incautamente acquistato, in quanto tale sua superficiale condotta sottrae al danneggiato stesso la possibilità di svolgere un'azione recuperatoria della merce; tale responsabilità è solidale in quanto le rispettive condotte, pur realizzando la violazione di distinte norme giuridiche, convergono in maniera efficiente a realizzare l'unico evento dannoso (Cass. n. 3899/1981). Così ricorre responsabilità solidale tra il condannato per appropriazione indebita e l'imputato di incauto acquisto prosciolto per amnistia, la cui responsabilità sia stata accertata dal giudice civile (Cass. n. 4869/1978; Cass. n. 3817/1977). Rispondono solidalmente del risarcimento dei danni nei confronti dell'acquirente sia il venditore, sia il notaio che ha rogato l'atto di trasferimento immobiliare, per l'omessa indicazione nella nota di trascrizione degli elementi indispensabili per individuare lo "spazio auto" annesso all'appartamento acquistato, qualora l'acquisto sia dichiarato inopponibile a un successivo acquirente della medesima area (Cass. n. 3520/1979). In ipotesi di violazione del diritto d'autore, accertata l'esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell'appropriazione degli elementi essenziali dell'altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito, ai sensi dell'art. 2055, ivi compreso, oltre all'autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell'ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176, gravante sugli operatori esperti del mercato dell'arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie, tanto più nel caso in cui la commercializzazione delle opere plagiarie sia avvenuta mediante c.d. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime (Cass. n. 2039/2018). La responsabilità della struttura sanitaria per fatto degli ausiliari, oggi espressamente prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, è una responsabilità per fatto proprio, rispetto alla quale l'errore del medico costituisce un mero presupposto fattuale, accertabile anche incidenter tantum e senza la necessaria partecipazione del sanitario al giudizio. Pertanto, dopo aver transatto la lite con il medico, il paziente può avviare o continuare l'azione risarcitoria nei confronti della clinica; sicché, stante la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 2055 tra medico e ospedale nei confronti del paziente danneggiato, quest'ultimo, quale creditore, può transigere la lite con il primo, riservando i propri diritti nei confronti del secondo (Cass. n. 26118/2021).

Bibliografia

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