Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 302 - ( Definizioni)( Definizioni) 1. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando: a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; b) l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile; c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine. 2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma 1. 3. Per "acque" si intendono tutte le acque cui si applica la parte terza del presente decreto. 4. Per "operatore" s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività. 5. Per "attività professionale" s'intende qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata. 6. Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi. 7. Per "minaccia imminente" di danno si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale. 8. Per "misure di prevenzione" si intendono le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno. 9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati. 10. Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno. 11. Per "servizi" e "servizi delle risorse naturali" si intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico. 12. Per "condizioni originarie" si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili. 13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonché i costi del controllo e della sorveglianza. InquadramentoLa norma in commento offre una dettagliata e minuziosa definizione di ogni aspetto rilevante e connesso alla tutela dell'ambiente, dalla definizione di habitat naturale, al pericolo di compromissione dello stesso, prevedendo anche l'attuazione delle misure necessarie alla salvaguardia ovvero al recupero del bene ambiente eventualmente compromesso. Tale normativa così dettagliata si spiega in considerazione della circostanza che la tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali impone una disciplina che eviti gli sprechi e i danni sicché si determina una economicità e un valore di scambio del bene. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo (Corte cost. n. 641/1987). La Consulta ha voluto offrire ai giudici di merito possibili parametri del risarcimento, alludendo ad una serie di funzioni con i relativi costi: quella di polizia che regolarizza l'attività dei soggetti e crea una sorveglianza sull'osservanza dei vincoli; la gestione del bene in senso economico con fine di rendere massimo il godimento e la fruibilità della collettività e dei singoli e di sviluppare le risorse ambientali; il confronto fra benefici e alterazioni; la stima e la pianificazione degli interventi di preservazione, di miglioramento e di recupero; i costi del danneggiamento. La Consulta precisava anche che il danno andava comunque individuato come perdita subita, ed indipendentemente sia dal costo della rimessione in pristino, peraltro non sempre possibile, sia dalla diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori. BibliografiaBasso, L'imprescrittibilità del danno ambientale, in Dir. e giust. 2011, 60; Bozzo, Il danno ambientale, Milano, 1998; De Leonardis, La Corte costituzionale sul codice dell'ambiente tra moderazione e disinvoltura (commento a Corte costituzionale, 22 luglio 2009, n. 225; n. 235; n. 247; n. 249), in Riv. giur. edil. 2009, 1455; Cordini, La tutela dell'ambiente idrico in Italia e nell'Unione Europea, in Riv. giur. amb. 2005; Dell'Anno, La tutela dell'ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, in Amb. e svil. 2009; De Santis, Bonifica dei siti contaminati. Profili di responsabilità penale, in Resp. civ. e prev. 2007; Di Landro, Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali «si perdono», in Diritto pen. contemp., 2014; Feola, Danni ambientali e successione di leggi nel tempo, in Resp. civ. e prev. 2012; Fermeglia, Chi inquina ripara: imputazione della responsabilità per danno ambientale e risarcimento dopo la legge europea 2013, in Resp. civ. e prev. 2015; Fimiani, La tutela penale dell'ambiente, Milano, 2011; Fimiani, La risarcibilità del danno alla persona da illecito ambientale, in Giust. civ. 2010, 93; Gerardo, Risarcimento del danno ambientale: natura giuridica unitaria dell'illecito e normativa applicabile alle condotte lesive ante novella sui criteri di ristoro di cui alla direttiva Cee 2004/35/CE e norme attuative interne, in Rass. Avv. St., 2011; Greco, Vademecum dell'illecito ambientale: la sentenza Fiale, in Resp. civ. e prev. 2007, 2081; Greco, Il danno ambientale tra innovazioni legislative ed applicazioni giurisprudenziali, in Resp. civ. e prev. 2007, 1262; Franzini, I metodi di valutazione economica e il danno ambientale: le ragioni di un difficile rapporto, in La responsabilità per danno all'ambiente, Milano, 2006; Maddalena, L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica, in Amb. e svil. 2007, 479; Malinconico, I beni ambientali, vol. V, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di Santaniello), Padova, 1991; Mantovani, Diritto penale, Milano, 2001; Meli, Il risarcimento del danno ambientale, in Nuova giur. civ. comm., 2011, Micheletti, sub art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in Giunta (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2007; Monti, L'assicurabilità del rischio ambientale in prospettiva europea, in Pozzo (a cura di), La nuova responsabilità civile per danni all'ambiente, Milano, 2002; Morlacchini, Osservazioni sul diritto delle associazioni ambientaliste al risarcimento conseguente al danno ambientale (nota a Cass., sez. III pen., 21 maggio 2008 (ud.); 16 settembre 2008 (dep.) n. 35393), in Cass. pen., 2009, 3898; Padovani, Diritto penale, Milano, 2012; Palomba, Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente: spunti di riflessione, in altalex.com, 13 agosto 2007; Pericola, Chi inquina paghi anche i danni esistenziali e i danni psichici!, in ambientediritto.it; Perin, Il risarcimento del danno ambientale: concorrenti profili di responsabilità amministrativa, in lexitalia.it, 2007, n. 7-8; Pozzo, La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. amb. 2007; Rossi, Diritto dell'ambiente, Torino, 2008; Salanitro, Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, in Rass. dir. civ., 2009; Salanitro, Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina, in Danno e resp. 2011; Scardina, Le «perdite provvisorie» quali componenti del danno ambientale risarcibile, in Riv. giur. amb. 2008; Scardina, Sulla c.d. transazione ambientale, in Riv. giur. amb. 2011; Schiesaro, Gli aspetti sanzionatori della responsabilità per danno ambientale alla luce della nuova direttiva, in Pozzo (a cura di), La responsabilità ambientale, Milano, 2005. |