Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 305 - (Ripristino ambientale)

Francesco Agnino

(Ripristino ambientale)

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;

b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;

b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;

d) adottare egli stesso le suddette misure.

3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

Inquadramento

La norma in commento prevede in caso di danno ambientale, specifici obblighi di comunicazione e di intervento da parte dell'operatore, volti a circoscrivere ovvero eliminare conseguenze pregiudizievoli; salva la possibilità di intervento sostitutivo da parte del Ministero dell'Ambiente.

Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in tema di danno ambientale

Non è fondata la q.l.c. degli art. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, censurati, dalla regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto disciplinano l'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale, attribuendo all'amministrazione statale, in particolare, il potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione o ripristino, nonché di assumere direttamente tali misure.

La prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze, e la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona (Corte cost. n. 235/2009).

Bibliografia

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