Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 312 - (Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)(Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale) 1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziara competente. In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate. 5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali all'autorità giudiziaria competente. 6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale. 7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia. 8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili. InquadramentoIl Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha due alternative per procedere al recupero del danno ambientale: può agire in via giudiziaria ovvero procedere al recupero in via amministrativa attraverso la procedura regolata dagli artt. 312 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, in parte già anticipata dal l. n. 266/2005, commi da 439 a 443, della emissione di un'ordinanza immediatamente esecutiva con cui si ingiunge, ai responsabili del fatto che abbia causato il danno, il ripristino ambientale entro un termine fissato, a titolo di risarcimento in forma specifica, nonché — in caso di inottemperanza ovvero qualora il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 2058 c.c.- di una successiva ordinanza con la quale viene ingiunto il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, una somma pari al valore economico del danno accertato e residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario. Il principio di leale collaborazione tra Stato e RegioniNon è fondata la q.l.c. degli art. 312 e 313 d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), in riferimento all'art. 118 Cost. e in relazione al principio di leale collaborazione (Corte cost. n. 235/2009). Analogamente, non è fondata, in riferimento all'art. 118 cost., la q.l.c. degli art. 312 e 313 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, i quali prevedono, in particolare, che, sulla base di una istruttoria dettagliatamente regolata dall'art. 312, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio possa, anziché promuovere in giudizio l'ordinaria azione risarcitoria, adottare una ordinanza immediatamente esecutiva che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale, a titolo di risarcimento in forma specifica, oppure, ove questo risulti impossibile o eccessivamente oneroso, il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento per equivalente. Invero, non solo non è rinvenibile, in materia di danno ambientale, alcuna interferenza fra competenze legislative statali e regionali, ma la scelta di attribuire all'amministrazione statale il potere di adottare tale ordinanza si giustifica con l'esigenza di assicurare che siano rispettati criteri di uniformità e unitarietà (Corte cost. n. 235/2009). BibliografiaBasso, L'imprescrittibilità del danno ambientale, in Dir. e giust. 2011, 60; Bozzo, Il danno ambientale, Milano, 1998; De Leonardis, La Corte costituzionale sul codice dell'ambiente tra moderazione e disinvoltura (commento a Corte costituzionale, 22 luglio 2009, n. 225; n. 235; n. 247; n. 249), in Riv. giur. edil. 2009, 1455; Cordini, La tutela dell'ambiente idrico in Italia e nell'Unione Europea, in Riv. giur. amb. 2005; Dell'Anno, La tutela dell'ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, in Amb. e svil. 2009; De Santis, Bonifica dei siti contaminati. 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III pen., 21 maggio 2008 (ud.); 16 settembre 2008 (dep.) n. 35393), in Cass. pen., 2009, 3898; Padovani, Diritto penale, Milano, 2012; Palomba, Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente: spunti di riflessione, in altalex.com, 13 agosto 2007; Pericola, Chi inquina paghi anche i danni esistenziali e i danni psichici!, in ambientediritto.it; Perin, Il risarcimento del danno ambientale: concorrenti profili di responsabilità amministrativa, in lexitalia.it, 2007, n. 7-8; Pozzo, La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. amb. 2007; Rossi, Diritto dell'ambiente, Torino, 2008; Salanitro, Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, in Rass. dir. civ., 2009; Salanitro, Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina, in Danno e resp. 2011; Scardina, Le «perdite provvisorie» quali componenti del danno ambientale risarcibile, in Riv. giur. amb. 2008; Scardina, Sulla c.d. transazione ambientale, in Riv. giur. amb. 2011; Schiesaro, Gli aspetti sanzionatori della responsabilità per danno ambientale alla luce della nuova direttiva, in Pozzo (a cura di), La responsabilità ambientale, Milano, 2005. |