Decreto legislativo - 6/09/2005 - n. 206 art. 118 - Esclusione della responsabilità

Francesco Agnino

Esclusione della responsabilità

 

1. La responsabilità è esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;

d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Inquadramento

Una volta fornita da parte del danneggiato la prova del difettoso funzionamento del prodotto acquistato, spetta al produttore o al fornitore di esso dimostrare l'esistenza di un fatto idoneo ad escludere la responsabilità. In particolare, il secondo comma dell'art. 120 stabilisce che il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 Codice del consumo. Tale ultima previsione contiene un elenco di esimenti tipizzate.

L'art. 118 d.lgs. n. 205/2006 prevede delle esimenti considerando che una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest'ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l'esistenza di alcuni fatti che lo liberano.

In breve le esimenti, indicate dall'art. 118 d.lgs. n. 205/2006 sono: a) se il produttore non ha messo in circolazione il prodotto; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; in sintesi, il produttore non risponde dei danni conseguenti ad un comportamento anomalo dell'utente, o del terzo (ad es. vettore), di un erroneo montaggio nonostante le istruzioni, o di caso fortuito; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; si precisa che devono sussistere entrambi i requisiti indicati dalla norma e quindi, ad esempio, sono esclusi dall'esimente i prodotti che le imprese distribuiscono gratuitamente a fini promozionali; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma imperativa o a un provvedimento vincolante. L'ipotesi è rara in quanto nella maggior parte dei casi i regolamenti ministeriali o altre norme similari, indicano standards minimi di sicurezza, lasciando libero il produttore di apportare le migliorie necessarie per evitare la difettosità del prodotto; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso è il cd. rischio di sviluppo, e cioè il rischio derivante dall'insufficienza dello sviluppo delle conoscenze scientifiche tecniche al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Al comma secondo si esclude che un prodotto sia difettoso perché in commercio ne esiste un altro più perfezionato (più all'avanguardia), mentre al comma terzo si stabilisce la responsabilità del prodotto anomalo rispetto agli altri esemplari della serie (difetto di fabbricazione).

Deve al riguardo precisarci che il giudice comunitario ha affermato che le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7, lett. e), direttiva n. 85/374/Cee non riguardano soltanto la prassi e gli standards di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato (CGCE, 29 maggio 1997, n. 300).

Esclusione della responsabilità

In applicazione di tali principi è stato ritenuto che ai fini dell'esclusione da responsabilità è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione (Trib. Roma, 26 ottobre 2003). La prova, in tal senso, deve dimostrare che il difetto non esisteva al momento in cui il bene venne posto in circolazione, ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

In ordine alle ipotesi ricadenti nell'ambito della lett. c) dell'art. 118, ovverosia quei prodotti realizzati al di fuori di un contesto professionale, va evidenziato che la Corte di Giustizia (CGCE, 10 maggio 2001, n. 203), con riferimento all'art. 7, lett. c) della direttiva 85/374/Cee, ha stabilito che tale articolo deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dalla responsabilità per mancanza di attività a scopo economico o di attività professionale non si applica al caso di un prodotto difettoso fabbricato ed usato nell'ambito di una prestazione medica concreta interamente finanziata con fondi pubblici e per la quale il paziente non deve versare alcun corrispettivo.

La Corte di Giustizia è inoltre intervenuta a chiarire il contenuto dell'esimente comunemente qualificata come «rischio dello sviluppo» di cui all'art. 7 lett. e) della direttiva 85/374/Cee, corrispondente all'art. 118 lett. c) del Codice del consumo. Secondo la Corte le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7 lett. e) della direttiva 85/374/Cee non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato (CGCE, 29 maggio 1997, n. 300). In tal senso la direttiva pone a carico del produttore che voglia esimersi dal c.d. «rischio dello sviluppo», l'onere di dimostrare che — nel momento della messa in circolazione del prodotto — il livello più alto delle conoscenze della scienza e della tecnica, accessibili in qualsiasi settore produttivo, non consentiva di scoprire l'esistenza del difetto del prodotto. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che la formulazione dell'art. 4 n. 1 lett. e) del Consumer Protection Act, pur differenziandosi dalla disposizione comunitaria — nel riferirsi alle conoscenze scientifiche e tecniche del settore produttivo cui appartiene il fabbricante — non permette di individuare una responsabilità fondata sulla negligenza e tanto meno impone ai giudici di I di effettuare una interpretazione contra legem per perseguire gli obiettivi fissati nella direttiva.

Quanto al riparto dell'onere della priva, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, ma non oggettiva, poiché prescinde dalla colpa del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto: pertanto l'onere probatorio va ripartito tra soggetto danneggiato e produttore in modo tale che il primo sia chiamato a fornire la prova del collegamento causale non tra prodotto e danno, bensì ma tra difetto e danno; una volta fornita tale prova, incombe sul produttore la prova liberatoria, ossia che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto era posto in commercio o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Trib. Firenze, 4 novembre 2022, n. 3068).

Bibliografia

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