Decreto legislativo - 6/09/2005 - n. 206 art. 115 - Prodotto e produttore (1)

Francesco Agnino

Prodotto e produttore (1)

 

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore (2).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 14 del D.Lgs. 23 ottobre 2007 n.221.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 14 del D.Lgs. 23 ottobre 2007 n.221.

Inquadramento

La normativa sulla responsabilità del produttore si applica a qualsiasi prodotto industriale, sia esso dell'industria meccanica, elettronica, alimentare o farmaceutica, purché si tratti di bene mobile (anche registrato), con esclusione invece dei beni immobili: la casistica riguarda infatti, di frequente, danni derivanti da veicoli in genere (auto, moto, bicicletta), elettrodomestici, giocattoli, sostanze alimentari o farmaci, ma in caso di danni derivanti da quest'ultimo genere di prodotti si tende ad applicare l'art. 2050 c.c. sull'esercizio di attività pericolosa (Trib. Napoli, 15 dicembre 2004, in tema di danni da sigaretta).

Sono compresi nella nozione di «prodotto» anche i beni mobili incorporati in altri beni mobili: si pensi all'air bag (Trib. Ascoli Piceno, 5 marzo 2002) o alla batteria (Cass. n. 12023/1995) di un'auto o in beni immobili, si pensi ai prodotti per costruzione di edifici che sono parte costitutiva di un bene immobile: cemento, laterizi.

Si considera prodotto, infine, l'elettricità (si pensi a sbalzo eccessivo della tensione di rete che danneggia un computer di uso domestico.

Restavano inizialmente esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, purché non avessero subito trasformazioni.

A seguito della direttiva 1999/34/CE, (art. 1 d.lgs. n. 25/2001), è stato modificato l'art. 115, comma 2-bis, dopo ampi dibattiti, aggiungendo nella nozione di prodotto, i prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia, prodotti inizialmente esclusi, a meno che non avessero subito trasformazioni.

A dimostrazione dell'accezione elastica con cui dovrebbe essere intesa la nozione di «prodotto», sia pure nell'alveo dei beni mobili, si consideri che la Corte di giustizia CE ha ritenuto indirettamente applicabile la normativa sulla responsabilità del produttore all'ipotesi di messa in circolazione di un vaccino ritenuto difettoso la cui somministrazione ad un bambino aveva causato gravi lesioni (CGCE, 9 febbraio 2006, C-127/04), nonché all'ipotesi del liquido difettoso di conservazione e trattamento di un organo umano appena espiantato, con conseguente inutilizzabilità dello stesso ai fini del trapianto (CGCE, 10 maggio 2001, C-203/99).

Discusso è se il software possa essere ricondotto alla categoria del bene o se invece debba essere considerato un servizio (Di Rosa, 719 ss.; Fedrizzi, 287 s.). In realtà, secondo la migliore dottrina (Ponzanelli, 653; Zaccaria, 303 s.) è necessario distinguere tra il software fatto su misura, ovverosia appositamente creato, dal software prodotto in serie e incorporato in un supporto fisico, che viene venduto come qualsiasi bene mobile. Alla nozione ampia di bene mobile formulata dalla Direttiva risulta riconducibile il software prodotto in serie (software standard), mentre il programma creato su committenza rientra, più correttamente, nel campo della prestazione di servizio.

Ad ogni modo, la Commissione Cee ha ritenuto che la direttiva in materia di responsabilità da prodotto (n. 374/1985) sia in linea astratta applicabile anche al software difettoso.

Infine, non sono qualificabili come diritti spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto, dovendosi pertanto escludere la loro tutelabilità mediante l'azione di classe, quelli correlati al cattivo svolgimento del servizio di spargimento del materiale antighiaccio e di sgombero della neve dalle strade (App. Firenze, 27 dicembre 2011).

Peraltro, in maniera originale il giudice comunitario ha ritenuto che Il vettore che ritarda il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati se non dimostra che si sia verificata una circostanza eccezionale e imprevedibile. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. Il vettore deve corrispondere l'indennizzo al passeggero e può poi agire in via di regresso nei confronti del fabbricante del prodotto difettoso (CGUE, n. 257/2015).

La nozione di produttore

La normativa trasposta nel Codice non riporta la definizione di produttore, così come espressamente stabilito dall'art. 3 d.P.R. n. 224/1988. A tal fine potrebbe ipotizzarsi il richiamo alle altre nozioni di produttore presenti nel Codice del consumo (artt. 3, comma 1, lett. d); 103, comma 1, lett. d). Contro un'applicazione diretta di tali disposizioni va considerato che l'art. 103, comma 1, lett. d) ha rilievo esclusivamente nell'ambito del titolo in cui è stato inserito mentre l'art. 3, comma 1, lett. d), nel definire in via generale il produttore ai fini del codice, fa espressamente salvo quanto stabilito nell'art. 115, comma 1, che definisce prodotto «ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile». Il produttore, in tal senso, al fine dell'applicazione della disciplina speciale in tema di responsabilità, è colui che ha prodotto un bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa l'energia.

A chiarire il concetto di produttore soccorrono le disposizioni presenti nella direttiva 85/374/Cee, così come modificata dalla direttiva 1999/34/CE. Ai sensi dell'art. 3, comma primo, della direttiva 85/374/Cee il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. Alla luce delle correzioni intervenute con la direttiva 1999/34/CE, eliminando le originarie limitazioni nei confronti dei prodotti agricoli, deve ritenersi produttore anche l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore.

In altri termini, la normativa comunitaria recepita nel codice del consumo ha avuto certamente il pregio di ordinare e razionalizzare la legislazione sulla tutela del consumatore, identificando i soggetti legittimati passivamente a rispondere per i danni da prodotto.

Quindi, sono quei soggetti che dalla creazione alla distribuzione del prodotto, svolgono funzioni di rilievo nella catena che porta il bene sino al consumatore finale. Il primo soggetto è il produttore, la cui nozione è fornita dall'art. 3, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (cod. cons.), e comprende cinque diverse figure: il fabbricante, il fornitore, l'intermediario e l'importatore (Cuffaro, 27).

Anche l'assemblatore — si desume dall'art. 118 art. 3, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Cod. Cons.) — deve essere considerato responsabile alla stregua del produttore.

La predetta nozione generale è integrata da quella speciale di cui all'art. 103, comma 1, lett. d) che nel rispetto del tendenziale ampliamento dei soggetti responsabili, identifica come produttore tutta una categoria di soggetti che intervengono nella catena di commercializzazione, con l'unico limite consistente nella necessità che il loro intervento incida sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Pertanto, l'ambito di applicazione della disciplina sulla responsabilità del produttore è delimitato, sul piano soggettivo, dal concetto di «produttore»: le norme di cui agli artt. 114 ss. cod. cons. possono essere invocate dal danneggiato solo nei confronti del soggetto che può definirsi «produttore» ai sensi dell'art. 3, lettera d): «i fini del presente codice si intende per produttore», innanzitutto, «il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario».

Da ciò consegue che nel sistema di produzione industriale integrata, se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima sono difettosi, sussiste in linea di principio la responsabilità di tutti gli operatori della catena di produzione (Commissione CEE, 31 gennaio 2001). Così intesi gli artt. 3 e 114 si ricollegano all'art. 121 art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 206/2005, secondo cui: «se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento». Nei casi di prodotto complesso il danneggiato può quindi chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei corresponsabili, con possibilità poi, per chi ha risarcito l'intero danno, di regresso nei confronti degli altri.

Sul punto si deve precisare, peraltro, quanto segue: il soggetto che ha organizzato e assunto l'iniziativa del sistema di produzione integrato, ossia il produttore «finale» (o comunque l'assemblatore definitivo del bene), è sempre (cor)responsabile, anche quando il difetto del prodotto finale sia da imputare in toto alla componente realizzata dal subfornitore, posto che il primo ha l'obbligo di verificare l'assenza di vizi nelle componenti fornite da terzi (Trib. Ascoli Piceno, 5 marzo 2002). Anche quando risulta al massimo grado l'individualità della componente del prodotto (ad esempio, pneumatico di autoveicolo), per il danno causato dal prodotto finale in conseguenza del difetto del bene incorporato si avrà pur sempre responsabilità piena e solidale del produttore finale, oltre che del produttore della stessa componente (salva l'azione di regresso del primo nei confronti del secondo). Analogamente, il produttore di farmaci dannosi risponde anche quando abbia usato sostanze componenti fornite da terzi, dovendo verificare direttamente l'innocuità dei materiali ricevuti (Cass. n. 8069/1993; Cass. n. 1138/1995).

In ogni caso, il produttore diviene automaticamente responsabile dei danni causati dal bene che ha fabbricato, a partire dal momento in cui lo mette in commercio, con l'unico correttivo derivante dal fatto che, perché il produttore venga concretamente ritenuto responsabile, è necessaria comunque la presenza nel prodotto di un difetto, di cui il danneggiato deve dare la prova (Trib. Napoli, 21 marzo 2006).

Invece, i subfornitori che hanno fabbricato una componente o la materia prima, poi incorporate nel prodotto finale, rispondono sicuramente accanto al produttore finale, se risulta specificamente difettosa la stessa componente o materia prima, mentre in caso contrario possono invocare la prova liberatoria di cui all'art. 118 d.lgs. n. 206/2005: «la responsabilità è esclusa... f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata». In sostanza, il subfornitore non risponde quando sussiste un vizio di progettazione del bene ed egli sia stato del tutto estraneo a tale fase, oppure quando il difetto inerente specificamente alla parte componente sia determinato dalle istruzioni del produttore finale.

A seguito della crisi della cosiddetta «mucca pazza», la direttiva Cee 99/34 del 10 maggio 1999, modificando la direttiva 85/374/Cee, ha imposto agli Stati membri di estendere il campo d'applicazione del principio della responsabilità oggettiva ai prodotti agricoli primari non trasformati e nell'ordinamento italiano il d.lgs. n. 25/2001 − in attuazione della suddetta direttiva − ha abrogato il comma 3 dell'art. 2 ed il comma 1 dell'art. 3 è stato sostituito dal seguente: «produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore».

Ciò premesso, nell'art. 3, lett. d), d.lgs. n. 205/2006 sulla definizione di produttore non si è riportata la parte della norma sopra esaminata relativa all'agricoltore, allevatore.

Non c'è ragione, peraltro, per non continuare a considerare anche tali soggetti come produttori a cui applicare gli artt. 114 ss. d.lgs. n. 205/2006 in conformità alla disciplina comunitaria di settore.

Per quanto riguarda il rapporto fra l'art. 115 d.lgs. n. 205/2006 e l'art. 3 dello stesso codice, lett. e), si deve ritenere che il primo rappresenti una deroga al principio generale (ad esempio, circa i danni all'integrità fisica, non viene in considerazione solo il «prodotto destinato al consumatore»), ma che per il resto si possa applicare, in quanto compatibile, lo stesso art. 3 (si pensi all'applicabilità dell'art. 3, anche in tema di responsabilità del produttore ex art. 114 ss., in caso prodotto difettoso «usato» o di prodotto fabbricato «nel quadro di una prestazione di servizi»).

I giudici comunitari hanno precisato che il gestore di una rete elettrica va considerato come  produttore. Per l'effetto, l'utente che subisce un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore ha diritto ad ottenere il risarcimento. La Corte UE precisa i criteri per inquadrare il gestore dell'energia tra i produttori e applicare quindi la direttiva 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Ha delineato la nozione di prodotto contenuta nella direttiva che include, all'articolo 2, anche l'elettricità. Nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, “ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione”. Solo con l'intervento del gestore l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto. Poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole Ue sulla responsabilità per danni da prodotto. Di conseguenza, un utente che subisce un danno a causa del cambiamento nella tensione nel servizio di fornitura di energia potrà agire in giudizio nei confronti del gestore che, in quanto produttore, sarà responsabile dei danni causati al cliente finale (Corte giustizia UE n. 691/2022).

Quanto alla responsabilità per la vendita di un prodotto difettoso, nel caso di compravendita a consumatore (nel caso di specie di un veicolo), l'art. 129 cod. consumo prevede che il venditore abbia l'obbligo di consegnare all'acquirente beni conformi al contratto di vendita. In caso contrario l'acquirente può esercitare un'azione contrattuale, con la quale fa valere la responsabilità del venditore per il difetto di conformità del bene venduto e chiede provvedimenti 'latu sensu' sanzionatori, quali la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto. L'azione, in ogni caso, va esercitata contro il venditore, per cui del difetto non può essere chiamato a rispondere il produttore del mezzo. Ciò del resto trova conferma nel disposto di cui all'art. 131 cod. consumo, in materia di regresso del venditore finale nei confronti del produttore; ne discende che il compratore può far valere la responsabilità da prodotto difettoso nei confronti del venditore, il quale è tenuto a risponderne, salvo possibilità di agire in regresso per il recupero di quanto condannato a pagare (Trib. Potenza, 9 maggio 2023, n. 552).

Bibliografia

Alpa, Responsabilità civile e danno, Bologna 1991; Baschiera, Onere della prova e nesso di causalità: spunti di discussione in tema di responsabilità oggettiva del produttore di dispositivi medici, in Nuova giur. comm., 2008;

Bitetto Murgolo, Danno da vaccini e prova del nesso causale tra product liability e indennizzo, in Danno e resp., 2017; Carnevali, Il concorso tra la normativa generale in tema di garanzia per vizi del prodotto compravenduto e la normativa speciale in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, in Resp. civ. e prev., 2015; Carnevali, Il difetto di progettazione negli autoveicoli, in Resp. civ. e prev., 2011, 2108; Carnevali, Produttore e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 2009; Carnevali, Prodotto difettoso e oneri probatori del danneggiato, in Resp. civ. e prev., 2008; Castronovo, Problema e sistema del danno da prodotti, Milano 1979; Cuffaro, Codice del consumo, Milano, 2012; D'Arrigo, La responsabilità del fornitore di prodotti difettosi, in Resp. civ. e prev., 2011; D'Arrigo, La responsabilità del produttore, Milano, 2006; De Mattia, Il danno non patrimoniale con particolare riferimento alla responsabilità del produttore-fornitore di un prodotto difettoso, in Giur. mer., 2006; Di Palma, Responsabilità da prodotto difettoso e onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strict liability, in Corr. giur., 2008; Di Rosa, Linee di tendenza e prospettive in tema di responsabilità del prestatore di servizi, in Eu. e dir. priv., 1999; Fedrizzi, I prodotti difettosi, in P. Cendon (a cura di), I danni risarcibili nella responsabilità civile. I singoli danni, VII, Torino 2005; Ghidini, La direttiva Cee: vera responsabilità oggettiva?, Milano 1970; Gorassini, Contributo per un sistema della responsabilità del produttore, Milano 1990; Gorgoni, Responsabilità per prodotto difettoso: alla ricerca della (prova della) causa del danno, in Resp. civ. e prev., 2007; Paganini, Il discrimine tra azioni ‘edilizie' e azioni da prodotto difettoso è il danno di cui si chiede il risarcimento, in Dir. e giust. 2015; Palmieri, Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno alle responsabilità per colpa?, in Foro it., 2007, I, 2414;; Pardolesi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Nuove leggi civ. comm., 1989, 487 ss.; Parma, Responsabilità da prodotto difetto c.d. «product liability» ed il mondo delle lobby farmaceutiche, in ridare.it, 9 dicembre 2015; Ponzanelli, Responsabilità per danno da computer: alcune considerazioni comparative, in Resp. civ. e prev., 1991; Rata, La responsabilità per prodotto cosmetico difettoso: l'onere della prova e le « normali condizioni di impiego, in Danno e resp., 2011; Stella, La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 2006; Zaccaria, La responsabilità del «produttore» di software, in Contr. impr., 1993.

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