Decreto legislativo - 6/09/2005 - n. 206 art. 116 - Responsabilità del fornitore

Francesco Agnino

Responsabilità del fornitore

 

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

Inquadramento

L'art. 116 d.lgs. n. 206/2005, onde agevolare ulteriormente il consumatore, prevede la figura del fornitore quale soggetto egualmente responsabile in tutti i casi in cui il produttore non sia individuato.

Pertanto, al fine di rafforzare la posizione del danneggiato da prodotto difettoso, la disciplina in questione prevede che in luogo della responsabilità del produttore possa essere affermata la responsabilità del fornitore del bene. La responsabilità in oggetto assume carattere sussidiario, essendo basata sul presupposto della mancata individuazione del soggetto. Il comma primo dell'art. 116 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) prevede infatti che quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale. In applicazione del principio si è stabilito che non incorre nella presunzione di responsabilità d.P.R. n. 224/1988 chi non sia produttore del farmaco ma semplice distributore dello stesso, confezionato con indicazione precisa del produttore (Trib. Roma, 20 aprile 2002; Trib. Viterbo,17 ottobre 2001).

Il carattere sussidiario della responsabilità del produttore, in base alle disposizioni proprie della disciplina comunitaria, è stato ribadito dalla Corte di Giustizia (CGCE, 25 aprile 2002, n. 52). La Corte, infatti, ha riscontrato la violazione degli obblighi discendenti dalla direttiva 85/374/Cee nella disciplina nazionale introdotta dalla Repubblica francese, che ha ritenuto il distributore di un prodotto difettoso responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore. Ciò non esclude che il distributore possa essere chiamato a rispondere del danno prodotto in ragione di altre disposizioni di legge, come dell'art. 2050 c.c. (Trib. Roma, 20 aprile 2002, ha esentato la società distributrice in Italia di farmaco prodotto da diversa società, con sede in Francia, dalla presunzione di responsabilità di cui al d.P.R. n. 224/1988, a ma non è peraltro responsabilità per il danno subito dall'utente del farmaco secondo la generale previsione dell'art. 2050 c.c., che a mente dell'art. 127 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) non vengono né escluse né limitate dalla normativa in oggetto.

Ad ogni modo, la citata norma, però, precisa che la responsabilità del fornitore interviene solo se ha distribuito il prodotto e se ha omesso di comunicare al danneggiato nel termine stabilito l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

La stessa norma, ai commi 2, 3 e 4, oltre a disporre in merito alla forma della richiesta che il consumatore deve rivolgere al fornitore in ordine all'identità del produttore, tratteggia anche delle regole processuali che consentono al fornitore convenuto – ai fini della sua estromissione dal processo ex art. 106 c.p.c. — di comunicare il nominativo del produttore, onde trarlo in giudizio in suo luogo.

In chiusura, l'articolo in commento stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione Europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

Responsabilità sussidiaria del fornitore

A norma degli artt. 114 e 116 d.lgs. n. 206/2005 la responsabilità da prodotti difettosi è attribuita al produttore ovvero, in via sussidiaria, qualora questi non sia individuato, al fornitore del bene.

Il codice del consumo, infatti, prevede una disciplina a tutela del danneggiato, il quale, non essendo tenuto a conoscere l'identità del produttore, può convenire in giudizio il fornitore quale legittimato passivo nella relativa azione di responsabilità.

L'art. 116 d.lgs. n. 205/2006 si inserisce nel complessivo quadro normativo predisposto in funzione della più ampia tutela del danneggiato  (D'Arrigo, 2006, 38): pertanto, tra i soggetti responsabili nei confronti dello stesso soggetto danneggiato viene inserito anche il fornitore, definito come colui che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, e che viene quindi equiparato alla figura del produttore, con una ipotesi di responsabilità che si pone in alternativa a quella dell'effettivo fabbricante del prodotto (e salva comunque la responsabilità del fornitore in virtù dell'applicazione delle garanzie contrattuali e/o dell'azione extracontrattuale generica ex art. 2043 c.c.: in giurisprudenza v. Cass. n. 9277/1991).

La ratio della disposizione è stata individuata nell'esigenza di spronare i rivenditori ad organizzarsi in modo da poter sempre fornire al soggetto danneggiato elementi atti ad individuare il produttore o il soggetto che si pone quale precedente anello della catena distributiva, per evitare di dovere rispondere personalmente.

Non vi è quindi un'equiparazione tra produttore e fornitore dal punto di vista tecnico, e quindi di ruolo partecipativo al ciclo produttivo del prodotto, ma solo un'equiparazione di responsabilità in caso di mancata identificazione del produttore.

In linea di principio, è stato ritenuto pertanto superfluo far gravare sul fornitore la stessa responsabilità del fabbricante, ma si viene a creare la sopra indicata equiparazione nel il caso in cui il fornitore si rifiuti (o non sia in grado) di collaborare con il danneggiato, indicandogli il produttore o fornendogli utili indizi (le generalità del precedente fornitore).

L'assunto su cui è fondato tale sistema normativo è quindi quello della neutralità del sistema distributivo ai fini della soluzione del problema della sicurezza dei prodotti; coerentemente con tale premessa, l'unico ruolo assegnato al fornitore è quello di condurre all'identificazione del fabbricante, quando altre vie non fossero percorribili.

L' art. 116 del codice consumo  è norma che, al ricorrere di certi presupposti, equipara, ai fini della responsabilità, la posizione del fornitore a quella del produttore, allo scopo di consentire al danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria. La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno). La responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l'evento dannoso), bensì allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall'utilizzatore del bene (Cass. n. 26135/2023).

Esonero di responsabilità del fornitore

La responsabilità del fornitore sorge se questi omette di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

Dunque, il fornitore del bene difettoso può essere esonerato da responsabilità se fornisce al danneggiato, su richiesta di quest'ultimo, l'identità ed il domicilio del produttore.

In particolare: in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nell'ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato, in base all'art. 4 del d.P.R. n. 224/1988 (disciplina attualmente trasfusa nell'art. 116 d.lgs. n. 206/2005), da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve essere assolto, comunque, in limine litis e in modo effettivo, anche in assenza della preventiva richiesta che la norma anzidetta pone a carico del consumatore (Cass. n. 2789/2012; Cass. n. 13432/2010).

Sul piano processuale, se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma secondo, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma primo. Il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 c.p.c. e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione (Trib. Roma, 4 dicembre 2003, a mente del quale il fornitore convenuto in giudizio dall'utilizzatore del prodotto può sottrarsi a responsabilità indicando il nome del produttore nell'arco di tre mesi qualora non siano intercorse comunicazioni anteriormente alla notificazione della citazione, ma la chiamata in causa deve avvenire non oltre la prima udienza di trattazione.

Analogamente, qualora il danneggiato richieda i dati relativi all'identità del produttore successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il fornitore che comunichi i suddetti dati può essere estromesso se la persona indicata, nel comparire in giudizio ex art. 106 c.p.c., non contesti l'indicazione.

A tal riguardo, nell'ambito di un giudizio in tema di responsabilità da prodotto difettoso, il fornitore del bene che abbia comunicato l'identità del produttore deve provare, ai fini dell'esclusione della responsabilità per carenza di legittimazione passiva, l'assenza della titolarità del rapporto; la contestazione della legittimazione passiva, infatti, assume i caratteri di una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che, ove la prova di cui sopra manchi o fallisca, detta eccezione deve essere respinta (Trib. S. Angelo Lombardi, 28 marzo 2006; Trib. Milano, 31 gennaio 2003; Cass. n. 7281/2003; Cass. n. 20814/2004).

Peraltro, non è responsabile nei confronti del consumatore per danno da prodotto difettoso il distributore che abbia importato il bene da altro Paese appartenente alla Comunità europea, in quanto il combinato disposto degli art. 3 e 11 d.P.R. n. 224 del 1988 e dell'art. 2, lett. d),d.lgs. n. 115 del 1995, consente di chiamare a rispondere l'importatore solo nel caso in cui il produttore risieda in uno Stato extracomunitario. Ove il produttore dell'oggetto difettoso risieda all'interno della Comunità europea, il consumatore è infatti in condizione di agire comodamente contro il produttore, diretto responsabile del vizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni (Cass. n. 11710/2009).Rimuovi tutte

In tal senso, si è così affermato che quando il produttore opera al di fuori dei Paesi dell'Unione europea la responsabilità, anche se sia noto il produttore, ricade sull'importatore che abbia introdotto il prodotto nell'Unione: tale interpretazione deve ritenersi in conformità con la ratio della normativa comunitaria recepita nell'ordinamento interno, volta a tutelare il consumatore, il quale deva essere agevolato nell'individuazione del soggetto contro cui agire in giudizio (Trib. Mantova, 28 ottobre 2016).

In tema di vendita a catena di beni di consumo, si è affermato che , all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. n. 206/2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa; né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa (Cass. n. 18610/2017); nella giurisprudenza di merito, Trib. Arezzo, 20 ottobre 2017, n. 1179: l'art. 131 del codice del consumo prevede, al comma 1, che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva, e, al comma 2, che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione (nei confronti del consumatore), in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato; Trib. Monza, 3 aprile 2017, n. 949:  nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell' altrui sfera giuridica).

In tema di circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, qualora il proprietario dello stesso subisca dei danni dovuti ad un vizio di costruzione della vettura, trova applicazione non la disciplina della r.c.a., bensì quella sulla responsabilità del costruttore da prodotto difettoso (Cass. n. 25023/2019).

Nella giurisprudenza di merito, nel caso di compravendita a consumatore (nel caso di specie di un veicolo), l'art. 129 cod. consumo prevede che il venditore abbia l'obbligo di consegnare all'acquirente beni conformi al contratto di vendita. In caso contrario l'acquirente può esercitare un'azione contrattuale, con la quale fa valere la responsabilità del venditore per il difetto di conformità del bene venduto e chiede provvedimenti 'latu sensu' sanzionatori, quali la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto. L'azione, in ogni caso, va esercitata contro il venditore, per cui del difetto non può essere chiamato a rispondere il produttore del mezzo. Ciò del resto trova conferma nel disposto di cui all'art. 131 cod. consumo, in materia di regresso del venditore finale nei confronti del produttore; ne discende che il compratore può far valere la responsabilità da prodotto difettoso nei confronti del venditore, il quale è tenuto a risponderne, salvo possibilità di agire in regresso per il recupero di quanto condannato a pagare (Trib. Potenza, 9 maggio 2023, n. 552).

 

Bibliografia

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