Tradimento e successivo perdono: c'è ancora spazio per l'addebito?

Fabio Francesco Franco
27 Ottobre 2017

Se il coniuge tradito perdona l'infedeltà , può farla valere a distanza di anni come motivo di addebito?

Se il coniuge tradito perdona l'infedeltà , può farla valere a distanza di anni come motivo di addebito?

Come noto, in sede di separazione giudiziale uno dei due coniugi può chiedere al giudice di addebitare la separazione all'altro coniuge che, violando gli obblighi derivanti dal matrimonio, ne ha causato con il suo comportamento la fine.

Il tradimento, sebbene sia un esempio di comportamento in violazione dei doveri coniugali e nello specifico dell'obbligo reciproco di fedeltà (ex art. 143 c.c.), non è di per sé causa di addebito della separazione. È necessario, infatti, fornire la prova piena che esso sia la causa determinante della crisi coniugale, ovvero che tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del rapporto coniugale sussista un nesso di causalità.

Questo nesso di causalità viene meno nel caso in cui il coniuge tradito, consapevole del tradimento, abbia perdonato l'infedeltà e continuato la convivenza per diversi anni.

In presenza di comportamenti che dimostrano una volontà di perdono e di recupero del rapporto familiare, il tradimento perdonato non può essere fatto valere a distanza di anni come motivo di addebito se il coniuge tradito decide di chiedere la separazione. In tal caso infatti la causa della crisi è da individuare in altro e diverso motivo.

È orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione che «Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico» (v. Cass. n. 25560/2010 - caso in cui dopo il tradimento la convivenza era durata altri sei anni - nonché Cass. n. 16270/2013).

Ancora di recente:«La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi esclusivamente sulla violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare l'esistenza del nesso di causalità tra tale violazione e crisi matrimoniale. Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito» (Cass. n. 11448/2017).

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