La scelta di un unico intermediario per la pubblicità legale per le vendite giudiziarie deve avvenire ricorrendo ad una procedura di gara pubblica
27 Ottobre 2017
L'iniziativa di individuare preventivamente un unico intermediario per la pubblicità legale per le vendite giudiziarie nelle procedure esecutive e fallimentari assume carattere di evidenza pubblica e comporta che, in un affidamento riconducibile allo schema della concessione di servizi, debba applicarsi il principio secondo cui è vietato l'affidamento diretto ed è necessario assicurare trasparenza e parità di trattamento nella scelta del concessionario, garantendo l'affidabilità del soggetto gestore - sia sotto il profilo tecnico che economico - richiedendosi, dunque, una procedura di gara pubblica, che ben può essere indetta dal Presidente del Tribunale, quale articolazione dell'Amministrazione della giustizia. |