Moglie e marito possono (ma non dovrebbero) far parte di una medesima commissione di gara

30 Ottobre 2017

La presenza in una stessa Commissione di due soggetti legati da un rapporto di coniugio è inopportuna, ma non illegittima.

Con la sentenza in commento il Tar Marche è stato chiamato a risolvere una singolare (e fin qui molto probabilmente inedita) questione giuridica: e cioè se possa ritenersi legittimamente formata una Commissione giudicatrice in cui due commissari siano, rispettivamente, marito e moglie.

In particolare, nel lamentare siffatta composizione della Commissione, il ricorrente ha ritenuto analogicamente estendibile alle Commissioni di gara l'art. 19 R.D. n. 12 del 1941. Il quale, con riferimento all'ordimento giudiziario, dispone che i «magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità (...), ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali».

Ma tale originale impostazione non ha trovato accoglimento. Il Tar Marche, infatti, dopo aver constatato l'inapplicabilità ratione materiae di detta norma alle commissioni di gara, si è limitato a constatare «che il rapporto di coniugio non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c. e richiamate dall'art. 77, comma, 6, del D.Lgs. n. 50/2016» e che, dunque, come tale, non possa ritenersi causa di illegittimità della composizione della commissione.

Cionondimeno, il Collegio ha tenuto a precisare che, sia pur non illegittima, la nomina di due coniugi all'interno di una Commissione si appalesi comunque inopportuna, ma che da tale inopportunità non possa scaturire alcun effetto invalidate qualora non risulti che il rapporto di coniugio abbia effettivamente influito sulle valutazioni operate dalla commissione stessa.

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