L’operatore economico che sostituisce “in corsa” i soggetti ausiliari, perchè non soddisfano un criterio di selezione, non lede la concorrenza

Redazione Scientifica
30 Ottobre 2017

Ai sensi del terzo comma dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del /2016, attuativo della previsione di cui all'art. 63, Direttiva n. 24 del 2014, la Stazione Appaltante deve verificare, conformemente...

Ai sensi del terzo comma dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuativo della previsione di cui all'art. 63, Direttiva n. 24 del 2014, la Stazione Appaltante deve verificare, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 ed impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il carattere oramai obbligatorio della verifica della Stazione Appaltante e della conseguente sostituzione dimostra chiaramente come il legislatore comunitario, seguito da quello nazionale, abbia deciso di superare definitivamente l'impostazione che individuava nella sostituzione “in corsa” dell'ausiliario inidoneo una pratica lesiva della concorrenza.

Legittimità dell'ammissione alla gara di un'impresa concorrente che si sia avvalsa di un'ausiliaria non in regola con il pagamento delle imposte e tasse, in ragione della sottoposizione di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo.

E' legittima l'ammissione in gara di un'impresa concorrente che si sia avvalsa di altra impresa (ausiliaria), ai fini della dimostrazione del fatturato specifico richiesto dal bando di gara, nonostante il mancato rispetto - da parte della stessa ausiliaria - degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, dovuto all'ammissione di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo (per effetto della quale le era precluso l'adempimento dell'obbligo giuridico di eseguire i pagamenti in favore dei creditori al di fuori del concorso); circostanza questa di cui, tuttavia, è stato dato atto in una conforme dichiarazione rilasciata in sede di gara.

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