Congruità delle offerte e crisi aziendale

Redazione Scientifica
30 Ottobre 2017

Il Tar Veneto ha precisato che la previsione relativa alla congruità delle offerte contenuta nell'art. 97 comma 6 d.lgs. n. 50 del 2016 è inderogabile e non ammette giustificazioni «in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o...

Il Tar Veneto ha precisato che la previsione relativa alla congruità delle offerte contenuta nell'art. 97 comma 6 d.lgs. n. 50 del 2016 è inderogabile e non ammette giustificazioni «in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge», tenuto conto della esigenza indefettibile di tutela dei lavoratori. Il suddetto principio trova perentoria applicazione anche nel caso di società cooperative il cui stato di crisi aziendale sia stato accertato ai sensi della L. n. 142 del 2001. Secondo il Tar Veneto, l'art. 6 comma 1, lett. d) L. n. 142 del 2001, che disciplina il regolamento interno delle società cooperative e stabilisce che il piano di crisi aziendale possa prevedere la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, consentirebbe di derogare non ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi, che devono comunque essere assicurati al lavoratore in forza dell'art. 36 della Costituzione, ma solo ai “trattamenti economici ulteriori” previsti dall'art. 3 comma 2, lett. b), L. n. 142 del 2001, rappresentati da integrazioni delle retribuzioni minime salariali. Conseguentemente ha dichiarato l'illegittimità della mancata esclusione di un'offerta di una società cooperativa che aveva applicato deroghe al trattamento economico minimo stabilito dal CCNL per le Cooperative sociali, sul presupposto di aver approvato lo stato di crisi aziendale ex art. 6 l. n. 142 del 2001.

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