L'Agenzia delle Entrate deve comunicare al separando i dati bancari e finanziari dell'altro

31 Ottobre 2017

Il coniuge, in fase di separazione, può chiedere all'Agenzia delle Entrate di prendere visione delle suddette informazioni conservate nell'Archivio dei rapporti finanziari?
Massima

In pendenza del giudizio di separazione, l'Agenzia delle Entrate deve permettere al coniuge di prendere visione delle informazioni comunicate e conservate nell'Archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 7 d.P.R. n. 605/1973 riguardanti l'altro coniuge.

Il caso

Tizia ha depositato presso l'Agenzia elle Entrate di Bari richiesta di accesso agli atti, ex art. 24 l. n. 241/1990, chiedendo di poter visionare tutte le comunicazioni di natura finanziaria del coniuge, Caio, contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari e provando, a tal fine, la pendenza del giudizio di separazione personale innanzi al Tribunale competente.

L'istanza è stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate, che ritenuto che le informazioni richiesti non potessero essere classificate come “documenti” e/o atti, nei cui confronti può essere formulata domanda di accesso.

Tizia ha allora depositato ricorso al TAR, deducendo violazione della norme a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa ed eccesso di potere sotto vari profili. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il TAR, con il decreto in commento ha accolto la richiesta di Tizia, ordinando all'Agenzia delle Entrate di far visionare a Tizia gli atti le informazioni finanziarie riferite al marito.

La questione

Con il provvedimento in commento, i giudici amministrativi affrontano due questioni:

a) se le “comunicazioni” relative ai rapporti finanziari, trasmesse ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 605/1973, rientrino nella categoria “atti” e documenti, ai sensi della l. n. 241/1990;

b) se il coniuge, in fase di separazione, possa chiedere all'Agenzia delle Entrate di prendere visione delle suddette informazioni conservate nell'Archivio dei rapporti finanziari.

Le soluzioni giuridiche

Quanto alla prima questione, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, a fondamento dell'istanza di rigetto, che le comunicazioni degli operatori finanziari non potessero essere considerate come “documenti”, trattandosi di mere informazioni provenienti da terzi e non dalla Pubblica Amministrazione, ancorché utilizzabili per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni dei contribuenti e per altri fini. Il TAR di Bari, riprendendo la motivazione di una precedente decisione (Cons. Stato, 14 maggio 2014, n. 2472) ha respinto l'eccezione, ribadendo che le comunicazioni inviate da «banche, Poste italiane Spa, (...) intermediari finanziari, (...) imprese di investimento, (...) organismi di investimento collettivo del risparmio, (...) società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario» e da «imprese (...) intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo» (art. 7, comma da 6 a 11, d.P.R. n. 605/1973) devono essere consideratedocumenti «ai sensi della normativa in materia di accesso (...) trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa». D'altra parte, continuano in motivazioni i Giudici pugliesi, «l'art. 6 d.P.R. n. 605/1973 disciplina compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette comunicazioni (art. 7 commi 9 e 12, d.P.R. n. 605/1973 ndA), nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi».

Con riferimento alla seconda questione,il provvedimento in commento, dando continuità all'orientamento dominante (TAR Roma, 21 ottobre 2013; Cons. Stato, 14 maggio 2014, n. 2472; TAR Veneto, 19 gennaio 2017), ha precisato che «con la modifica della l. n. 241/1990, operata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante»; nel caso di specie, il Giudice amministrativo ha considerato prevalente – rispetto al diritto alla privacy del marito - l'interesse giuridico della ricorrente a poter configurare correttamente la situazione economica di costui all'interno del radicato giudizio di separazione anche e soprattutto considerata la presenza di due figli minori. Vista la previsione di cui all'art. 5 lett. a) d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, l'accesso è stato ordinato solo nei limiti della visione degli atti, che dunque non potranno essere estratti in copia cartacea.

Osservazioni

La decisione in commento, che riprende precedenti provvedimenti (cfr. supra), fornisce lo spunto per poter individuare il percorso necessario all'ottenimento di quelle informazioni economiche la cui esistenza viene spesso celata da una parte (o da entrambe le parti) all'altra, nei giudizi di separazione, divorzio (e prossimamente scioglimento dell'unione civile) e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Si tratta peraltro di un problema che il legislatore ha già tentato di risolvere – non sempre con successo dal punto di vista pratico - con alcune norme che qui si ricordano:

a) l'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, che impone al Tribunale, in caso di contestazione (sulle dichiarazioni dei redditi) di disporre «indagini sui redditi, sui patrimoni e sul'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». Nella prassi è noto che, sovente, le indagini della Polizia Tributaria si risolvono nel riportare in atti dati (redditi, proprietà) già acquisiti al fascicolo a meno che il Giudice Istruttore non avesse specificamente indicato agli organi preposti l'elenco dei documenti o delle informazioni da reperire;

b) l'art. 492-bis c.p.c., introdotto per i pignoramenti ma esteso, ex art. 155-sexies disp. att. c.p.c. anche ai procedimenti di diritto di famiglia, (cfr. R. Giordano, Anagrafe tributaria (accesso alla), in ilFamiliarista.it) che prevede che il Presidente del Tribunale possa autorizzare l'istante (tramite Ufficiale Giudiziario) a recuperare i beni, compresi gli investimenti finanziari, intestati a una parte (cfr. Protocollo di intesa e collaborazione per le istanze di accesso ai dati ex art. 492-bis c.p.c., in ilFamiliarista.it). La norma, peraltro, non ha minimamente intaccato il diritto all'accesso ai documenti previsto dalla l. n. 241/1990, trattandosi di due discipline complementari; l'art. 492-bis c.p.c., infatti, è considerato come estensione dei poteri del giudice di cui agli artt. 210 c.p.c. e seguenti, così da non far venire meno «la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla l. n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare» (TAR Napoli, 23 agosto 2017, n. 4116).

A quanto sopra occorre aggiungere che in taluni Tribunali (p.e. Roma) le parti debbono depositare prima dell'udienza presidenziale un'autocertificazione, ex d.P.R. n. 445/2000, contenente una serie di informazioni sulla loro posizione economica e sul tenore di vita.

Gli strumenti sopra indicati si sono rivelati non sempre efficaci: le indagini di polizia Tributaria per le ragioni sopra evidenziate; l'art. 492-bis c.p.c. per la sua non facile applicazione pratica; l'obbligo di autocertificazione, perché il suo inadempimento non è (rectius: non può essere) sufficientemente sanzionato (è mero argomento valutabile ex art. 116 c.p.c.).

In questo quadro, l'orientamento dei Giudici amministrativi, ormai consolidato (Cons. Stato, 14 maggio 2014; TAR Napoli, 23 agosto 2017; TAR Veneto, 19 gennaio 2017; TAR Lazio 8 febbraio 2017; TAR Lazio, 21 ottobre 2013; TAR Friuli-Venezia Giulia 8 ottobre 2012; TAR Abruzzo 29 settembre 2011) fornisce uno strumento in più, anche se non pare poter risolvere complessivamente quell'esigenza di trasparenza che dovrebbe informare i giudizi di determinazione dei contributi al mantenimento, in special modo per i figli minorenni, giusta la sussistenza di limiti normativi che neppure i giudici amministrativi, nella loro meritoria opera di glasnost, possono superare.

Il primo problema che si pone è quello della pendenza del giudizio: le decisioni dei vari TAR e del Consiglio di stato si riferiscono a richieste fatte dopo il deposito (almeno) del ricorso per separazione, la cui esistenza ha costituito sempre il presupposto di fatto per concedere l'accesso agli atti nella forma della visione; tale facoltà però dovrebbe essere riconosciuta alle parti anche nella fase precedente l'instaurazione del giudizio e in previsione di esso, sussistendo anche in quel lasso temporale un interesse reale e concreto della parte da far valere; in quel caso sarà necessario però, onde prevenire abusi o strumentalizzazione, che l'istante dia prova quanto meno di aver richiesto la separazione (p.e. mediante invio di lettera da parte del difensore).

Il secondo problema è costituita dalle modalità di esercizio del diritto di accesso ex l. n. 241/1990, realizzabile non tramite la consegna all'istante dei documenti richiesti ma solo tramite il semplice permesso di prendere visione delle informazioni contenute nell'”Anagrafe Tributaria”, giusta il disposto dell'art. 5 lett. a) d.m. n. 603/1996, il ché rende da un lato particolarmente difficoltoso il reperimento delle informazioni (anche a causa del complicato sistema di classificazione utilizzato) e, soprattutto, non permette alla parte di fornire (proprio per l'assenza di documentazione da allegare agli eventuali atti difensivi) la prova della veridicità delle medesime. Sul punto non pare esservi soluzione diversa da quella di utilizzare quelle informazione per formulare mirate istanze ex art. 210 c.p.c. che, proprio perché particolareggiate, non potranno più essere respinte giacchè ritenute meramente esplorative.

In conclusione, il provvedimento in questione è da salutare con particolare favore ma la strada per poter arrivare all'emersione delle reali risorse finanziarie delle parti è ancora lunga e irta di ostacoli.

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